La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, il Decreto FER 2 volto a sostenere le rinnovabili innovative in Italia. Ma i 35 mld di euro stimati creano (false) preoccupazioni
Obiettivo: realizzare 4,6 GW di rinnovabili innovative
“Il via libera della Commissione è un passo in avanti importante verso i nostri obiettivi energetici”. Con queste parole il ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato in queste ore l’approvazione del Decreto FER2, il provvedimento contenente i nuovi incentivi italiani alle rinnovabili innovative. Obiettivo dell’Intervento? Sostenere con contratti CfD la realizzazione di 4,6 GW di impianti entro il 31 dicembre 2028 nel settore dell’eolico off-shore, della geotermia, delle biomasse, del biogas, del fotovoltaico galleggiante, del solare termodinamico e dell’energia marina in quasi tutte le sue forme.
“Questo regime consente all’Italia di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a partire da diverse tecnologie, comprese quelle innovative”, ha commentato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile per la Concorrenza. “Contribuirà inoltre al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, limitando nello stesso tempo le possibili distorsioni della concorrenza”.
Decreto FER2, quando entrerà in vigore?
L’approvazione della Commissione europea dà nuovo slancio ad un iter su cui in molti avevano perso le speranze. Annunciato nell’ormai lontano 2018, il DM FER 2 avrebbe dovuto vedere la luce, originariamente, a febbraio 2020. Ma con il caos scatenato dalla pandemia prima e dalla crisi energetica dopo, la deadline ha subito una serie di vistosi rimaneggiamenti. Ma soprattutto è stata nel tempo scavalcato da provvedimenti più urgenti come il DM CACER o il Decreto Agrivoltaico, e in alcuni casi “problematici (vedi il decreto Aree Idonee).
Ora con il via libera dell’Esecutivo UE, la strada sembra abbastanza sgombra. Secondo quanto riferito dal MASE in una nota stampa, il decreto dovrà prima essere firmato dai ministri competenti per poi finire nelle mani della Corte dei Conti per la consueta registrazione e successiva pubblicazione. E poi? A quel punto la palla passerà al GSE che dovrà definire le Regole Operative, contenenti anche le date dei bandi. Da norma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto FER2 il Ministero dell’Ambiente dovrà approvare tale regole e rendere l’intervento pienamente operativo.
Decreto FER 2, cosa contiene?
Il Decreto FER2 disciplina un nuovo regime di sostegno alla produzione elettrica da fonti energetiche rinnovabili “non ancora mature”. Nell’etichetta rientrano:
- l’energia geotermica ad alta entalpia tradizionale;
- l’energia geotermica a emissioni nulle;
- l’energia eolica offshore (con impianti galleggianti o con fondamenta fisse);
- l’energia solare termodinamica;
- l’energia fotovoltaica galleggiante;
- l’energia delle maree;
- l’energia del moto ondoso;
- altre energie marine;
- il biogas;
- le biomasse.
Lo schema sosterrà la costruzione di nuove centrali per un totale di 4.590 MW di capacità pianificata e lo farà attraverso la stipula di contratti bidirezionali per differenza (CfD) per ogni kWh di energia elettrica prodotta e immessa in rete. E su tutta la vite utile dell’installazione.
La disciplina rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2028 e verrà finanziata mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali. A seconda della tecnologia, il termine per l’entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi.
Come verranno selezionati i progetti del DM FER2?
I progetti saranno selezionati mediante una procedura di gara competitiva. “I beneficiari presenteranno un’offerta relativa alla tariffa incentivante (il prezzo di esercizio) necessaria per realizzare ogni singolo progetto“, spiega la Commissione. Dall’atra parte vi sarà il prezzo di riferimento per l’elettricità, calcolato come il prezzo zonale orario, ossia il prezzo dell’energia al momento dell’immissione nella rete e nell’area di mercato in cui si trova l’impianto.
“Quando il prezzo di riferimento è inferiore al prezzo di esercizio, i beneficiari avranno diritto a ricevere pagamenti pari alla differenza tra i due prezzi. Quando il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno invece versare la differenza alle autorità italiane”.
FER 2, un regime da 35 miliardi di euro?
Una delle questioni emerse al momento dell’approvazione della Commissione Europea è stato l’importo del regime del FER 2, valutato in 35,6 miliardi di euro. Una cifra che ha agitato diversi animi visto che il sistema incentivante sarà sostenuto attraverso gli oneri nelle bollette elettriche e più precisamente con la componente Asos. “Questo è il valore massimo dello schema“, ha spiegato in conferenza stampa la portavoce UE, Lea Zuber. “Ci sarà una competizione aperta in cui parti differenti potranno fare offerte per queste risorse. Quindi potremmo dire che si tratta più che altro di un contenitore e di un importo di massima”.
Ma i 35,6 miliardi – cifra spalmata in 20-25 anni – hanno creato da subito non poche polemiche, costringendo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a fare delle precisazioni. A cominciare dal fatto che il costo della misura dipenderà dalle tecnologie oggetto del meccanismo. “Si evidenzia che l’onerosità della stessa dipende prevalentemente dall’obiettivo di supportare fino a 3.8 GW di eolico off-shore, tecnologia particolarmente costosa. La scelta di tale obiettivo è stata assunta prima dell’ottobre 2022 (in particolare il valore finale di 3.8 GW è stato definito in esito alle fasi di condivisione del provvedimento per il parere in conferenza unificata reso poi nella seduta del 28 settembre 2022)”, spiega il dicastero.
Senza contare che i nuovi oneri del Decreto FER2, che non avranno un impatto reale sulle bollette prima del 2029, si andranno a integrare agli oneri di sistema già in essere, bilanciando quelli in scadenza piuttosto che aumentando semplicemente la spesa di famiglie e imprese. Non solo. “L’onere effettivo dipenderà […] da quanto effettivamente richiesto dai produttori nell’ambito delle procedure competitive e dai prezzi dell’energia elettrica sui mercati spot“. Grazie ai CfD, infatti, più alti saranno i prezzi spot dell’energia elettrica, minore sarà l’onere.