L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha predisposto con la Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011, le "Linee guida per l'affidamento della realizzazione di Impianti fotovoltaici ed eolici"
In seguito agli esiti di tale consultazione, l’Autorità ha predisposto le ‘Linee guida per l’affidamento della realizzazione di Impianti fotovoltaici ed eolici’, con cui fornisce indicazioni operative circa la realizzazione di tali istallazioni da parte delle stazioni appaltanti ed in particolare degli enti locali. Nella Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011 l’AVPC ricorda che “i soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. L’estensione della disciplina del Codice – che regola l’aggiudicazione di contratti passivi per la pubblica amministrazione (da cui deriva un onere finanziario) – alle procedure di affidamento di una superficie pubblica – che costituisce, al contrario, un contratto attivo (da cui deriva un’entrata finanziaria) – vale, nelle intenzioni del legislatore, ad assoggettare anche detta fattispecie ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità sanciti dall’art. 2 del Codice stesso. È, dunque, necessario che i diritti sul sito pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione di FER siano concessi mediante l’espletamento di una gara pubblica, atta a garantire adeguate forme di pubblicità ex ante, determinando il canone attraverso la valutazione delle possibili destinazioni economiche alternative del sito ed il valore delle operazioni imprenditoriali ivi realizzabili.
La determinazione inoltre esclude che la gara, bandita per l’aggiudicazione del diritto sull’area, possa riguardare anche il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione dell’impianto, giacché si introdurrebbe un regime concessorio, laddove il legislatore ha optato per uno di tipo autorizzatorio; inoltre “è pacificamente ammessa la possibilità che l’ente locale realizzi un impianto (si tratta quasi esclusivamente di impianti fotovoltaici) per la copertura totale o parziale del proprio fabbisogno energetico, non soltanto per finalità di tutela ambientale, ma anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica. In questo modo, infatti, l’ente può usufruire dei risparmi connessi all’abbattimento del costo per l’acquisto dell’energia sul mercato e, al contempo, percepire gli incentivi connessi alla produzione di FER che, nel caso in cui un soggetto pubblico assuma la qualifica di soggetto responsabile dell’impianto, sono corrisposti in misura maggiorata al responsabile dell’impianto (cfr. art. 2, comma 173, legge n. 244/2007)”.