(Rinnovabili.it) – Il ministro allo sviluppo economico Stefano Patuanelli lo aveva anticipato ieri, in audizione al Senato: i due decreti attuativi del superbonus 110%, quello sul Requisiti Tecnici e quello sulle Asseverazioni, hanno concluso il loro percorso. Dopo la registrazione presso la Corte dei Conti, i provvedimenti sono stati pubblicati ieri sera nella Gazzetta Ufficiale e oggi sono entrati ufficialmente in vigore.
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Un momento particolarmente atteso che libera finalmente le piene potenzialità della nuova detrazione IRPEF per le riqualificazioni energetiche e antisismiche, così come per l’installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Anche se, in realtà, i due decreti non sono importanti solo per il nuovo Superbonus 110% ma anche per il tradizionale Ecobonus con le suo aliquote più basse, e il Bonus facciate 90%.
“E’ questo il risultato di un lavoro sinergico – spiega il Dicastero dello Sviluppo Economico in una nota stampa – portato avanti in questi mesi da MiSE, MEF, MATTM e MIT, che insieme alla Presidenza del Consiglio e al Parlamento, hanno messo in campo una misura fondamentale per la ripresa dell’economia, garantendo al contempo a tutti i cittadini la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione degli edifici”. Il Ministero ha anche fatto sapere che dal 15 ottobre 2020 sarà attivata sull’Agenzia dell’entrate la possibilità di inviare la comunicazione sulla modalità di fruizione dei bonus, ossia direttamente tramite detrazione fiscale spalmata in 5-10 anni, come sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi o, eventuale cessione del credito a terzi.
Decreto Requisiti Tecnici per superbonus, ecobonus e bonus facciate
Come fa facilmente intuire il nome, il provvedimento definisce i requisiti da rispettare, sotto il profilo tecnico, per aver diritto alla detrazione delle spese. Le norme riguardano gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici ma anche semplicemente quelli finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna (bonus facciate 90%). Le disposizioni, si legge nel testo, si applicano ai lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020. Per gli interventi la cui data di inizio lavori – comprovata tramite apposita documentazione – sia antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, valgono invece le disposizioni del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007. Per poter richiedere il superbonus 110% anche in caso di lavori effettuati prima del 6 ottobre è necessario acquisire l’asseverazione che comprenda la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il decreto è accompagnato da:
- un Allegato A che definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione;
- una Tabella di sintesi degli interventi (Allegato B) che indica per ogni tipologia la detrazione o l’importo massimo ammissibile, l’aliquota di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita. Fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali non sono definiti massimali di costo specifici;
- una scheda dati sulla prestazione energetica (Allegato C);
- documenti ad hoc per i requisiti tecnici di collettori, impianti a biomassa, pompe di calore e misure di isolamento termico;
- un documento sui Massimali specifici di costo per gli interventi. Tali costi si considerano al netto dell’IVA, delle prestazioni professionali e delle opere complementari per l’esecuzione dei lavori.