Detrazioni fiscali: le novità del Decreto Rilancio
Tra le numerose misure introdotte nel DL Rilancio per favorire la ripresa economica del paese, ad essere accolta con maggiore entusiasmo è stato il superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e gli adeguamenti anti-sismici.
In attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e del decreto attuativo, che daranno il definitivo via libera per la conversione del decreto in legge, vediamo nel dettaglio le informazioni fondamentali contenute nel DL.
I beneficiari del Superbonus 110%
Possono usufruire degli incentivi previsti:
- i condomini;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, e con riferimento a singole unità̀ immobiliari adibite ad abitazione principale;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società con requisiti in materia di “in house providing”, per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi effettuati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Gli interventi ai quali si applica il bonus
La detrazione fiscale al 110% si applica agli interventi che riguardano:
- l’isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali, fino ad un massimo di 60mila euro di spesa per unità immobiliare;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, centralizzati o in edifici unifamiliari, con caldaie a condensazione classe A, pompe di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o microgeneratori, per una spesa massima di 30mila euro;
- interventi di riduzione del rischio sismico fino a 96mila euro;
- l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino ad un massimo di 48mila euro. È agevolabile anche l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione fotovoltaico;
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Come funziona il Superbonus 110%
Gli interventi elencati nel Decreto Legge prevedono un’aliquota del 110% e una compensazione in 5 anni.
Per poter rientrare nel bonus, le spese per i lavori sopra descritti dovranno essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Gli interventi per l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione e la riduzione del rischio sismico vengono definiti “trainanti” perché se associati a lavori di riqualificazione energetica quali l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, il superbonus del 110% viene esteso anche a questi ultimi.
Cessione del credito, le opzioni a disposizione dei contribuenti
Coloro che decideranno di effettuare dei lavori che godono del superbonus potranno optare fra:
- uno sconto in fattura, cedendo la detrazione al fornitore;
- la cessione del credito d’imposta a terzi come banche, assicurazioni o altri intermediari abilitati.
In entrambi i casi i contribuenti dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.