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Rinnovare le agevolazioni per il risparmio energetico

Le controverse vicende dei superbonus hanno dato un duro colpo alla legislazione incentivante per la diminuzione del rischio sismico (interventi SISMA) e per l’efficientamento energetico (interventi ECO) degli edifici

ecobonus in edilizia
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Innanzitutto ci scusiamo con i nostri lettori e con gli amici della testata “Rinnovabili.it” per il ritardo di questa newsletter dovuto a responsabilità di Assoutenti in quanto abbiamo preferito proporvi un argomento d’attualità, ma assai complicato, che ha richiesto un lavoro di preparazione più lungo e che ci ha fatto sforare i tempi consueti per la pubblicazione di fine aprile. 

Le controverse vicende dei superbonus hanno dato un duro colpo alla legislazione incentivante per la diminuzione del rischio sismico (interventi SISMA) e per l’efficientamento energetico (interventi ECO) degli edifici, che ha consentito allo Stato:

  • da una parte dare attuazione ad una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali con il fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, ai sensi dell’art 2 bis della Direttiva 19/05/2010, n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (attualmente in corso di revisione);
  • dall’altra parte, di dare sostegno al lavoro e all’economia, tramite lo sviluppo dell’edilizia parcellizzata sul territorio, con incremento del PIL, e  ricaduta diffusa sugli operatori economici nel territorio italiano, rendendo inoltre sconveniente l’evasione fiscale nel settore.

Questi scopi devono essere tenuti in grande considerazione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia promossa dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Ci troviamo infatti in una situazione assai complicata dove nessuno è in possesso di dati scientifici di rilevanza statistica sull’impatto del cd. Superbonus:

  • sia sulla finanza pubblica, in termini di minori entrate e maggiori spese nonché di deficit e di debito in rapporto al PIL, nonché eventuali divergenze tra la loro evoluzione effettiva e le stime elaborate ex ante, anche alla luce, da un lato, dell’utilizzo delle risorse del PNRR e, dall’altro, della classificazione contabile dei crediti di imposta oggetto di cessione, prevista dalle regole europee;
  • sulla distribuzione territoriale degli incentivi utilizzati e sui relativi effetti macroeconomici, anche al fine di valutare eventuali divari tra Nord e Sud;
  • sul sistema economico nazionale (domanda aggregata, domanda di materiali e materie prime e relativi prezzi, livello generale dei prezzi, occupazione e prodotto interno lordo), anche alla luce della distribuzione degli incentivi tra beneficiari, a seconda delle classi di reddito cui essi appartengono, nonché della loro tipologia (imprese e persone fisiche non esercenti attività di impresa).

A livello empirico, senza pretesa di statistica, sono stati segnalati agli sportelli delle associazioni dei consumatori un aumento dei prezzi di determinate forniture (ad esempio finestre e porte, ponteggi, materiali edilizi in metallo, ecc.) e dei loro tempi di consegna,anche se richieste al di fuori dei benefici del superbonus, nonché la difficoltà di trovare imprese edili disponibili ad effettuare normali lavori di manutenzione.

Sicuramente da parte di innumerevoli condomini è stata segnalata la forte difficoltà causata dall’improvviso blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura, stabiliti dal Decreto Legge n. 11 del 2023. In alcuni casi, sebbene non fosse stata ancora presentata la CILAS, molti avevano avviato impegni di spesa (a cui ora con difficoltà dovranno fare fronte) con i professionisti tecnici per gli studi di fattibilità degli interventi agevolati in virtù del Superbonus.

Inoltre, il sostanziale blocco dell’acquisto dei crediti di imposta da parte del sistema bancario (il cui superamento, al di là degli annunci di molti istituti bancari, non appare ancora pienamente operante e risolutivo) ha comportato in diversi casi la sospensione di lavori già deliberati ed in corso di esecuzione. Sul punto, si ricorda che la responsabilità fiscale e del recupero dei crediti di imposta, in caso di lavori non ultimati, in via prioritaria graverà sul condomino proprietario.

Principali criticità a carico di consumatori della legislazione incentivante come modificata dal DL 11/23

Non essendo previsto un preciso monitoraggio preventivo della spesa fiscale degli interventi agevolati, per evitare la spesa fiscale fuori controllo, la precedente normativa, post DL 34\20, anche con finalità anti-frode, ha dapprima limitato l’acquisto dei crediti di imposta e poi ha complicato la loro gestione, contribuendo a incagliarne l’acquisto dal sistema bancario, tuttora in cerca di una soluzione efficace. Ora il DL 11\23 ha portato al blocco indiscriminato della possibilità dello Sconto in Fattura e della Cessione del credito, ex art. 121 c. 1 del DL 34\20, salvo per i condomini che avevano presentato la CILAS antecedentemente al 17\2\23, o altre ipotesi analoghe. Di conseguenza solo coloro che potranno permettersi di utilizzare fiscalmente, personalmente, in compensazione, i crediti di imposta e che potranno finanziariamente permettersi di sostenerne le spese, saranno in grado di effettuare il lavori SISMA o ECO. Con la nuova legge saranno incentivati solo i cittadini più ricchi e fiscalmente capienti e potendosi verificare una situazione PARADOSSALE per cui un condomino a basso reddito e incapiente fiscalmente può trovarsi obbligato, senza beneficio alcuno per se, a sostenere spese ingenti per lavori deliberato dalla maggioranza dei presenti (tra l’altro basta 1\3 dei millesimi) di un’assemblea di condomini abbienti e capienti fiscalmente per le compensazioni, che usufruendo (solo loro) del beneficio fiscale, deliberino costosi interventi edilizi. 

Proposte per non buttar via il bambino con l’acqua sporca 

Per queste ragioni crediamo sia fondamentale ripristinare lo sconto in fattura e la cessione del credito per i cd incapienti fiscali eventualmente utilizzando anche lo strumento ISEE per favorire una più equa distribuzione delle risorse prevedendo inoltre la costituzione di un fondo per la povertà energetica quale corollario alla possibilità di sostenere finanziariamente gli interventi edilizi di efficientamento energetico da parte dei cittadini con redditi bassi o in situazione di difficoltà economica (quanto meno per la parte non ammessa allo sconto in fattura o alla cessione del credito); vanno superate le criticità interpretative della normativa in essere onde evitare ricadute ai danni del consumatore\condominio. Per gli interventi futuri andrebbe introdotto il monitoraggio preventivo della spesa degli interventi edilizi e dei relativi crediti di imposta tramite un “contatore” che contabilizzi gli accessi agli incentivi fiscali disponibili, il condomino/beneficiario potrebbe inserire uno studio di preliminare di fattibilità con la stima economica dell’intera spesa a gravare sullo stanziamento di bilancio dello Stato relativo; in tal caso l’inserimento potrebbe costituire condizione di ammissione al BONUS. Si potrebbe così prevedere che, prenotato il plafond ed iniziati i lavori, gli stessi, con la relativa agevolazione fiscale, possano essere ultimati nei normali termini del titolo edilizio (ad es tre anni), con ciò evitando corse all’ accaparramento dei materiali (ad es ponteggi, infissi ed altro)  e lievitazione dei costi (con maggiore onere dello Stato che li copre con i relativi crediti di imposta) come infatti avvenuto. In tal modo inoltre si consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di monitorare a campione tali interventi (asseverati), anche ai fini dei controlli preventivi antifrode. Nell’interesse dei consumatori\condomini, per dare concreta ed efficace attuazione allo sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta , ex art.121 DL 34\20, (dando priorità alla categoria dei soggetti a basso reddito e degli incapienti fiscali) occorre comunque concretamente sbloccare la cessione dei crediti al sistema bancario (consentendo alla banche di utilizzarli, vuoi tramite compensazione con le rimesse degli F24 dei contribuenti loro clienti, od in subordine altri sistemi, quali la cartolarizzazione, purchè non si prevedano ulteriori costi che ricadano sui consumatori\condomini). Si potrebbe inoltre prevedere che, effettuato lo sconto in fattura, l’operatore economico (impresa appaltatrice o professionista) possa utilizzare sin da subito (non dall’anno successivo) il relativo credito di imposta per pagare l’IVA, i propri oneri fiscali e quelli dei propri dipendenti. Infine per sbloccare i crediti di imposta si potrebbe stabilire che la quota residua degli stessi, non fruita nell’inerente anno fiscale, possa essere riportata in avanti per un ulteriore periodo, ad es fino a 10 anni.