(Rinnovabili.it) – Il Pacchetto energia appena presentato dall’Unione Europea contiene una vasta serie di misure sull’efficienza energetica. La novità più importante è l’introduzione di un obiettivo comunitario vincolante: i Ventotto dovranno ridurre del 30% i consumi energetici entro il 2030. Lo scopo è quello di adeguare anche questo ambito agli obiettivi sul clima sottoscritti con l’Accordo di Parigi, riducendo (almeno in potenza) la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili, oltre che attrarre investimenti e portare in ultima istanza alla creazione di posti di lavoro (che la Commissione calcola in 70 mld di euro e 400mila posti di lavoro in più). Inoltre, la misurazione e la fatturazione dell’energia elettrica spetterà d’ora in poi alla legislazione del mercato interno, invece che essere regolate dalla nuova direttiva.
Secondo la revisione della Direttiva sull’efficienza energetica, gli Stati membri devono garantire che i fornitori e i distributori di energia aumentino in modo incrementale i loro risparmi energetici dell’1,5% l’anno fino al 2030. La Commissione, quindi, ha mantenuto la stessa architettura normativa già fissata in precedenza sui regimi obbligatori, estendendone però di 10 anni l’arco temporale. Questa misura, calcola Bruxelles, dovrebbe da sola garantire il raggiungimento di metà dell’obiettivo complessivo fissato dal taglio del 30% dei consumi energetici.
I Paesi possono decidere se basare il taglio dei consumi energetici sui regimi obbligatori, su misure alternative, o su un mix dei due. Nel caso della messa in campo di misure alternative, un emendamento all’art.7 obbliga gli Stati a dare priorità alla lotta alla povertà energetica, includendo quindi misure a salvaguardia di un accesso sostenibile all’energia. Altra clausola che garantisce flessibilità ai Membri è la possibilità di escludere temporaneamente dal computo totale su cui si calcolano gli obblighi sull’efficienza energetica tutta o parte dell’energia venduta alle industrie che fanno parte del sistema emissioni ETS e l’energia prodotta per l’autoconsumo negli edifici, o di aggiungere al computo i risultati dell’efficientamento delle forniture e della trasmissione dell’energia. Queste clausole possono essere sfruttate a condizione che in un dato momento non pesino per più del 25% del taglio dei consumi richiesto, fermo restando che il target del 30% al 2030 deve comunque essere raggiunto.