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Installazione impianti di efficienza energetica, ok a semplificazioni

La Conferenza Stato-Regioni approva l’intesa raggiunta sullo schema di decreto. Si semplifica l'installazione di pompe di calore, impianti solari termici e generatori a biomassa.

impianti di efficienza energetica

 

In attesa della firma dei ministri al DM di semplificazione per gli impianti di efficienza energetica

(Rinnovabili.it) – Semaforo verde dalla Conferenza Unificata al nuovo DM dedicato agli impianti di efficienza energetica e rinnovabili. L’istituto ha approvato ieri l’intesa sullo schema redatto dal Ministro dello sviluppo economico, compiendo l’ultimo passo prima della firma dei dicasteri competenti. Il decreto in questione definisce le “Linee guida per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative relative all’installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili”. Si parla dunque di impianti come pompe di calore, pannelli solari termici e caldaie a condensazione. Ma il testo fa incursione anche nel campo della prestazione energetica degli edifici (APE), disponendo il mutuo riconoscimento della qualifica di certificatore energetico su tutto il territorio italiano.

 

>>Leggi anche Il testo del Decreto rinnovabili elettriche, spazio anche al fv<<

 

L’obiettivo è rimuovere gli attuali ostacoli di tipo regolamentare, uniformando a un indirizzo nazionale una materia oggi profondamente disomogenea, quale il complesso sistema autorizzativo sul fronte degli impianti di efficienza energetica. Il pericolo, infatti, è in assenza di precise indicazioni per le modalità operative e burocratiche, si possa incidere negativamente sul mercato provocando un’alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese.

Le nuove linee guida si applicano a tutti i casi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti di efficienza energetica destinati a servizi di climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

 

Le principali novità per tipologia di impianto:

 

Pompe di calore – Gli interventi sono considerati “attività di edilizia libera” e vanno eseguiti senza comunicazione al Comune né titolo abilitativo quando si tratti di pompe aria-aria sotto i 12 kW di potenza o di generatori a pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda in sostituzione di un vecchio impianto che non richiedono la ristrutturazione dell’intero impianto termico.

Va inviata comunicazione di inizio lavori, invece, quando vi è una ristrutturazione dell’impianto termico.

 

Generatori di calore – Gli interventi sono considerati “attività di edilizia libera” e vanno eseguiti senza comunicazione al Comune né titolo abilitativo nel caso i lavori di installazione di impianti a biomassa o condensazione a gas installati non richiedano una ristrutturazione dell’impianto termico. In caso contrario è necessaria la comunicazione, anche in via telematica, dell’inizio lavori. Le stesse regole vanno applicate anche agli interventi d’installazione dei generatori ibridi compatti – composti dal caldaia a condensazione e pompa di calore.

 

Solare termico – Gli interventi sono considerati “attività di edilizia libera” ma vanno eseguiti previa comunicazione al Comune di appartenenza dell’inizio dei lavori. Si può fare a meno della richiesta del titolo abilitativo quando l’impianto è aderente o integrato nella copertura dell’edificio con la stessa inclinazione e orientamento del tetto (o della falda nel caso di tetti a falda) e non modifica la sagoma dell’edifico. Inoltre la superficie coperta dai pannelli solari non deve essere superiore a quella del tetto stesso.

 

Leggi qui il DM sulle linee guida di semplificazione per gli impianti di efficienza energetica