(Rinnovabili.it) – Va definendosi il percorso applicativo DM 5 dicembre 2013, il provvedimento che ha dato il via libera all’immissione in rete ed utilizzo del biometano. Il gestore dei servizi energetici (GSE) ha posto in consultazione fino al 22 maggio 2015, il documento contenente le Procedure applicative per l’incentivazione.
Nel dettaglio il documento, dopo un inquadramento generale in cui sono sintetizzati i principali concetti del decreto, illustra il processo di qualifica degli impianti, valido per i tre meccanismi incentivanti ovvero a seconda che il biogas sia immesso in rete, usato per la cogenerazione o venduto come carburante per i trasporti.
Il decreto prevede tre tipologie di incentivi al biometano:
– Per l’immissione in rete il produttore ha diritto per 20 anni a una tariffa premio pari al doppio del prezzo del mercato del gas naturale nel 2012, meno il prezzo mensile del gas stesso, se vende il gas direttamente sul mercato.
– Per il biometano usato per la cogenerazione, invece l’incentivo è costituito dalle tariffe per l’energia elettrica prevista per il biogas al netto dei consumi energetici dell’impianto di cogenerazione ad alto rendimento.
– Come carburante da autotrazione al produttore sono riconosciuti, sempre per 20 anni, certificati di immissione in consumo di biocarburanti.
Ognuna di queste categorie contempla inoltre maggiorazioni o bonus fino anche al 70%, a seconda della materia prima e della sua origine. A fini dell’accesso agli incentivi al biometano, è richiesta la presentazione al GSE della domanda di qualifica dell’impianto di produzione, sia questo già in attività che in fase di progettazione. I requisiti tecnici da soddisfare sono:
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le caratteristiche fissate dall’Autorità nella delibera 46/2015/R/gas, al fine di risultare idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, negli impianti di distribuzione di metano per autotrazione e in quelli di cogenerazione ad alto rendimento;
- le opere di connessione alle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale, qualora il soggetto Produttore decida di realizzarle in proprio, devono essere realizzate nel rispetto dei requisiti della indicata delibera;
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l’immissione del biometano nelle reti del gas naturale, deve avvenire in ottemperanza a tutte le condizioni tecniche e di sicurezza fissate dall’Autorità e riportate nei Codici dei gestori di reti di trasporto del gas naturale, ovvero indicate dai gestori di reti di distribuzione, con particolare riferimento alla pressione di immissione, alla composizione, al potere calorifico e alla odorizzazione del biometano, nonché alle caratteristiche del sistema di misura.