Le E.s.c.o assumono un ruolo centrale nella politica di efficienza energetica e diventano uno strumento utile per le Pubbliche Amministrazioni che vogliono rendere “green” i propri edifici e ridurre gli sprechi di energia
La Direttiva 2012/27/UE ha imposto agli Stati Membri di definire una più attenta strategia nazionale di lungo termine per raggiunge gli obbiettivi del pacchetto clima-energia 20-20-20 attraverso una mobilitazione di investimenti nel patrimonio immobiliare pubblico e privato.
L’Europa guarda da sempre al settore pubblico come matrice di intervento necessaria. L’articolo 5 della suddetta Direttiva stabilisce coerentemente che:
“(omissis) ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito (omissis)”
Tale disposizione può essere letta in maniera coordinata con la Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia. Essa impone la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica su base quinquennale e la possibilità di distinguere fra edifici nuovi, i quali dovranno rispettare uno specifico audit energetico, ed edifici già esistenti, per i quali è prevista una disciplina più “morbida”. Sono esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi:
- gli edifici storici;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto;
- gli edifici residenziali utilizzati per un periodo limitato dell’anno;
- i fabbricati temporanei e quelli indipendenti con metratura inferiore ai 50 m2.
Inoltre, viene introdotto il nuovo “Attestato di Prestazione Energetica” (A.P.E.) che sostituisce l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.), il quale deve essere mostrato in caso di costruzione, vendita o locazione di un immobile.
Queste sono solo alcune delle novità che di Direttiva in Direttiva vengono introdotte e impongono agli occhi della Pubblica Amministrazione scelte non sempre facili da un punto di vista energetico. Per questo motivo le ESCO diventano uno strumento utile per porre in essere progetti di efficienza energetica. Ovvero, questa tipologia di aziende (definite dal d. lgs. n. 115 del 30 marzo 2008, art. 2 lett. i), si pongono ad intercapedine fra la Pubblica Amministrazione (o privati) e il mercato, gestendo interventi di efficientamento e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che danno accesso ai c.d. Certificati Bianchi o Titoli ad Efficienza Energetica.
In linea generale, le ESCO sono per la maggior parte di natura privata, ma sono presenti anche società miste pubbliche/private che fondono in sé la capacità d’impresa, la conoscenza tecnica e la gestione finanziaria atta ad avviare progetti complessi, e il conseguimento dell’indirizzo politico che, in materia di efficienza energetica e produzione di energia pulita, l’ente pubblico vuole perseguire.
Lo stesso d.lgs. n. 115/2008 stabilisce che:
“la disponibilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell’adozione di obblighi di miglioramento del’efficienza energetica nel settore pubblico, sono assegnati all’Amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio”.
Senza entrare nel merito della differenza fra appalti e concessioni, alle ESCO miste è consentito l’affidamento diretto degli interventi e il superamento degli obblighi previsti per gli appalti pubblici.
Esistono, quando le parti sono due, contratti di share saving ( dove i due contraenti dividono i risparmi in base ad una percentuale di investimento per un determinato periodo di tempo) e contratti di guaranteed saving ( dove la esco percepisce un pagamento fisso in base al risparmio garantito al cliente). Un’altra tipologia di contratto è quella di finanziamenti tramite terzi (FTT): in questo caso siamo davanti ad una concessione mista di beni e servizi, ove il rischio imprenditoriale per l’efficientamento energetico fa capo alla E.s.c.o, la quale gestisce in via del tutto esclusiva i beni stessi dell’Amministrazione Pubblica. In buona sostanza la E.s.c.o si accolla il rischio dell’investimento per il raggiungimento del risultato energetico.
di Valeria Brigliadori – Consulente Energie Rinnovabili, Diritto Ambientale; valeriabrigliadori@bit-services.it