L'aula di Palazzo madama approva con voto di fiducia il maxi-emendamento al ddl che ora passa alla Camera. Tra le modifiche validate, gli sconti in bolletta per imprese e professionisti
Le novità “energetiche” del Decreto Ristori
(Rinnovabili.it) – Un fondo da 180 milioni di euro aiuterà ad alleggerire le bollette elettriche delle imprese italiane. È quanto prevede il ddl n. 1994 di conversione del decreto-legge n. 137, meglio noto come Decreto Ristori. Il provvedimento – approvato ieri in Senato con voto di fiducia sul maxi-emendemanto governativo, contiene introdotto nuove disposizioni in materia fiscale e contributiva per il sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro. Tra queste ritorna anche il taglia bollette dedicato alle aziende.
L’articolo 8-bis del testo di modifica al Decreto Ristori è dedicato, infatti, alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per imprese e professionisti. Nel dettaglio l’articolo istituisce un fondo da 180 milioni per l’anno 2021 finalizzato al taglio delle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” della bolletta elettrica. Misura che si applicherà alle utenze connesse in bassa tensione, non domestiche che, alla data del 25 ottobre 2020, risultino dotate di partita IVA attiva. E che dichiarino “di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati” del decreto legge.
Leggi anche I prezzi dell’energia elettrica italiani si avvicinano a quelli europei
Il comma 2 dell’articolo Il comma 2 demanda all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di rideterminare, con propri provvedimenti le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica e le componenti a copertura degli oneri. Un intervento che non dovrà comportare aggravi tariffari per le utenze interessate. Inoltre, l’ARERA definirà il periodo temporale di rimodulazione delle tariffe in maniera tale che:
- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell’anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci – “trasporto e gestione del contatore” ed “oneri generali di sistema” – non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell’anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
Il comma 4, invece, autorizza il Ministero dell’economia e finanze a “versare l’importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)” nella misura del:
- 50% entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del decreto legge;
- del restante 50%, entro il 30 maggio 2021.