Rinnovabili • Decreto sui Certificati Bianchi

Il Decreto Certificati Bianchi è in Gazzetta

Pubblicato in GU il provvedimento ministeriale con gli obiettivi di risparmio energetico per gli anni 2021-2024

Decreto sui Certificati Bianchi
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Le novità del Decreto Certificati Bianchi

Rinnovabili.it) – L’atteso Decreto Certificati Bianchi (o TEE – titoli di efficienza energetica) approda nella Gazzetta Ufficiale, facendo entrare in vigore fin oggi i più alti obblighi nazionali sul risparmio energetico. Le novità inserite nel provvedimento erano state in parte anticipate nei giorni scorsi dal Sottosegretario di Stato alla Transizione ecologica, Vannia Gava. In un breve intervento a margine della Conferenza Unificata, Gava aveva rassicurato gli animi confermando il rialzo dei target di efficientemento e annunciato l’introduzione di un meccanismo di stabilità tra domanda e offerta.

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Aggiornamento del DM dell’11 gennaio 2017, l’odierno Decreto Certificati Bianchi determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio perseguibili dalle imprese di distribuzione dell’energia, attraverso i TEE, per gli anni 2021-2024.

Entrando nel dettaglio, le misure e gli interventi che consentono a tali soggetti di adempiere agli obblighi devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria nel settore elettrico pari a: 

  • 0,45 milioni di certificati bianchi entro la fine del 2021; 
  • 0,75 milioni di certificati bianchi entro la fine del 2022; 
  • 1,05 milioni di certificati bianchi entro la fine del 2023; 
  • 1,08 milioni di certificati bianchi entro la fine del 2024. 

 Sul fronte del gas naturale, i target diventano:

  • 0,55 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2021;
  • 0,93 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2022; 
  • 1,30 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2023; 
  • 1,34 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2024.

Per gli anni successivi al 2024, il Ministero della Transizione ecologia dovrà redigere un nuovo decreto, d’intesa con la Conferenza unificata. Qualora entro il 1° giugno 2025 non fossero stati definiti ulteriori obiettivi, il GSE ritirerà i certificati bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all’incentivo, “corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%”.

Tra le grandi novità del provvedimento, l’aver concesso a raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto titolare del progetto. “A tal fine è conferito a una delle imprese, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti”.

L’articolo 7 del Decreto Certificati bianchi introduce anche un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso. Infine per assicurare l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei TEE, incarica il Ministero della transizione ecologica di aggiornare gli obiettivi qualora l’ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli di cui è prevista l’emissione non sia coerente con i target già definiti.