Il Governo recepisce nel testo gli emendamenti presentati nella Conferenza Unificata: salve rinnovabili termiche
(Rinnovabili.it) – È oramai questione di poco, prima che lo schema del decreto per la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico 2017-2020, sia firmato dai Ministeri competenti. Il Governo ha recepito nel testo gli emendamenti presentati in Conferenza Unificata lo scorso 22 dicembre, sanando uno degli aspetti della bozza più criticati in questi mesi: gli ostacoli all’ammissione dei progetti basati sulle rinnovabili termiche.
Il Decreto Certificati Bianchi è diretto a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 102/2014 che prevede l’aggiornamento delle Linee Guida per il meccanismo dei TEE e la fissazione degli obiettivi e degli obblighi di risparmio per il periodo 2017-2020 per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas.
In particolare stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l’accesso al meccanismo.
Le Regioni avevano approvato il provvedimento prima di Natale, condizionando l’intesa all’accoglimento di alcune modifiche:
1. Riformulare l’articolo 10 (Cumulabilità) che chiarisce che i TEE riconosciuti a seguito di istanza presentata dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali destinati allo stesso progetto, ad eccezione dei fondi di garanzia e dei fondi rotativi.. La versione emendata in CU aggiunge “I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l’entrata in vigore del presente decreto, sono cumulabili nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 (Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi), riformulare il secondo periodo come segue: “Le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata, di cui all’A llegato 3, sono aggiornate con decreto direttoriale del Direttore Generale DGMEREEN, del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE”
3. Riformulare il comma 4 dell’articolo 6 (Progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo) dopo le parole “presente decreto,” come segue: “I progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile”.