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DL Fare 2, al via la revisione degli incentivi alle rinnovabili

Rinnovabili, ecco come il DL Fare 2 rivede gli incentivi(Rinnovabili.it) – Le promesse di una spalmatura degli incentivi alle rinnovabili elettriche presentata nei giorni passati dal ministro Zanonato è ora confermata dall’ultima bozza in circolazione del decreto legge Fare bis (DL Fare2). Il provvedimento, nella sua forma attuale, riporta al primo articolo una serie di disposizioni per la riduzione del costo dell’energia elettrica, oltre all’introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile. Prende dunque concretezza  la decisione di un allungamento del tempo di raccolta, a carico delle tariffe elettriche, di una parte degli oneri economici necessari per l’erogazione degli incentivi al fotovoltaico e alle altre fonti rinnovabili.

 

Al fine di contenere l’onere annuo sulla componente A3, il decreto prevede che una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli stessi sia reperita sul  mercato  mediante l’emissione – da parte del GSE – di obbligazioni con una durata, anche differenziata, fino a 30 anni. “La parte di fabbisogno finanziario da reperire sul mercato, – si legge nella bozza –  le modalità e le cadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell’andamento dell’economia e del differenziale di prezzo dell’energia elettrica tra l’Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni”.

 

Novità per i produttori di energia da Fer elettriche diverse dal fotovoltaico per i quali è introdotta la possibilità di optare, in alternativa al mantenimento degli sussidi previgenti, a una riduzione dell’incentivo accoppiata però a un aumento del periodo di diritto. Nel dettaglio si potrà scegliere tra:

 

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica;

 

b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni.

 

“I risparmi ottenibili, – si legge nel testo –  in caso di adesione di tutti gli impianti interessati al nuovo regime incentivante, sono stimabili in circa 700 ML€/anno. Anche qualora l’adesione scendesse al 50% i risparmi si attesterebbero a circa 350 ML€/anno”.

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