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Disciplina sbilanciamenti: nuova penalizzazione per le rinnovabili

Re Rebaudengo: “introdotte nel calcolo del corrispettivo di sbilanciamento, una serie di variabili che non sono né prevedibili né controllabili dagli operatori”

Disciplina sbilanciamenti: nuova penalizzazione per le rinnovabili

 

(Rinnovabili.it) – La Delibera 522/2014/R/eel dell’Authority per l’Energia in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili fa storcere il naso. La nuova disciplina sbilanciamenti era stata redatta a seguito della sentenza 2936/14 del Consiglio di Stato che in linea con l’operato del Tar aveva di fatto bocciato il provvedimento dell’AEEG per non tenere conto delle peculiarità di ciascuna fonte. Eppure il contenuto della nuova delibera continua a deludere e allarmare come denuncia in questi giorni assoRinnovabili. Le preoccupazioni sono tutte rivolte verso una serie di variabili introdotte per il calcolo del corrispettivo di sbilanciamento “che non sono né prevedibili né controllabili dagli operatori”. L’onere, infatti, dovrebbe essere calcolato, seppure differenziando da fonte a fonte, basandosi sulle performance dell’intero sistema.

 

Come se non bastasse, l’Autorità ha eliminato le franchigie, cioè le soglie al di sotto delle quali l’errore è tollerato e l’onere non grava sui produttori. Le franchigie, invece, sono state un elemento fondamentale della sentenza del Consiglio di Stato che, annullando la precedente disciplina, ha stabilito che la previsione di energia immessa in rete dalle Fonti Rinnovabili Non Programmabili (FRNP), nemmeno utilizzando le migliori tecnologie disponibili, può raggiungere il livello di precisione delle fonti programmabili come invece vorrebbe l’Autorità”. L’associazione mette in evidenzia come il nuovo approccio, unitamente ai precedenti adeguamenti imposti al settore, stia penalizzando fortemente gli operatori, senza responsabilizzarli in nessun modo o premiare i più virtuosi. In quest’ottica assoRinnovabli torna a suggerire delle franchigie differenziate per fonte, all’interno delle quali l’onere non grava sugli operatori, la valorizzazione degli sbilanciamenti secondo la previgente deliberazione 281/2012 e un adeguato periodo transitorio.