(Rinnovabili.it) – Il decreto fer elettriche è pronto per essere esaminato alla prossima Conferenza Stato-Regioni, ma prima di arrivare sul tavolo dell’ultima negoziazione politica, l’Autorità per l’Energia (AEEGSI) fa conoscere il proprio parere sul testo. Parere che ritocca qua e là lo schema di decreto, ora venendo in contro alle richieste avanzate dal mondo ambientalista, ora pizzicando il fianco degli operatori di settore.
Tra le varie richieste avanzate dall’AEEGSI compare quella di eliminare l’accesso diretto agli incentivi per gli ex zuccherifici convertiti (cioè ai certificati verdi e allo strumento incentivante che ne prenderà il posto) e quella invece di prevedere che il nuovo schema di decreto consenta l’accesso agli incentivi anche agli impianti fer per i quali i lavori di realizzazione vengono avviati prima del loro inserimento nelle nuove graduatorie.
Altra questione quella dei “Criteri di calcolo del costo indicativo degli incentivi”, per i quali l’Authority scrive:
Lo schema di decreto conferma la soglia di 5,8 miliardi di euro (già introdotta dal decreto interministeriale 6 luglio 2012) in termini di costo indicativo massimo annuo superato il quale non vengono più riconosciuti nuovi incentivi, definendo criteri puntuali per il calcolo di tale costo indicativo. A tal fine, lo schema di decreto prevede di considerare, nel caso degli impianti per i quali i produttori hanno scelto volontariamente di accedere allo “spalma incentivi” di cui al decreto legge 145/13 (come attuato dal decreto interministeriale 6 novembre 2014), il valore dell’incentivo antecedente all’operazione di rimodulazione. Si ritiene, al riguardo, che il costo indicativo massimo annuo debba essere il più possibile coerente con il costo atteso su base annua, considerando quindi, nel caso degli impianti di cui sopra, il valore dell’incentivo a valle dell’operazione di rimodulazione.
L’AEEGSI ritiene anche opportuno prevedere che, nel caso in cui per gli impianti fer diversi dal fotovoltaico vengano utilizzati componenti rigenerati, la tariffa base assuma un valore inferiore a quello spettante nel caso in cui vengano utilizzati componenti nuovi.
Infine, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli impianti di potenza fino a 500 kW e quelli di potenza superiore, chiede di prevedere che l’incentivo di tipo feed in premium sia calcolato come differenza oraria, sia positiva che negativa, tra la tariffa base e il prezzo zonale orario.