Pronta la bozza del provvedimento che ridefinisce i requisiti degli interventi di riqualificazione energetica ai fini degli sgravi fiscali. Nuovi massimali di costo specifici per singola tipologia di lavoro
Cosa cambia con il nuovo Decreto Ecobonus 2018?
(Rinnovabili.it) – Pronta la bozza del Decreto Ecobonus 2018. Mentre rimangono diversi punti interrogativi sul futuro della detrazione Irpef, i quattro ministeri competenti – Sviluppo, Finanze, Trasporti e Ambiente – danno corpo alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018. Il provvedimento, ancora in versione provvisoria, definisce i criteri tecnici che gli interventi di riqualificazione energetica devono soddisfare ai fini degli sgravi fiscali, escludendo dunque le opere di ristrutturazione e messa in sicurezza sismica.
La vera novità del documento sono i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nuovi limiti che si aggiungono a quello complessivo per le spese totali. Tali valori, elencati nell’Allegato I, comprendono IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative l’installazione e messa in opera.
Nel dettaglio il decreto Ecobonus 2018 fissa il limite:
tra i 200 e i 250 euro a kWt per le caldaie e i generatori di aria calda a condensazione (a seconda della potenza);
- a 1000 euro al kW per i micro-generatori;
- a 180 euro al m2 per le schermature solari;
- da 80 a 250 euro al m2 per la coibentazione delle strutture opache;
- tra i 350 e i 450 euro al m2 per finestre e infissi (a seconda della zona climatica);
- tra 650-750 euro al kWt per le pompe di calore;
- tra i 600 e 1000 euro al m2 per i collettori solari;
- da 1000 a 1250 euro per gli scaldacqua a pompa di calore (a seconda dei litri di accumulo);
25 euro al m2 per le tecnologie di building automation.
Il provvedimento, nella sua forma attuale, si è già attirato diversi rimproveri. Come spiega Rete Irene, network di aziende attive nella riqualificazione energetica “il testo ha il pregio di assemblare in un unico documento e in modo chiaro una serie di disposizioni che precedentemente erano rinvenibili in varie fonti legislative, normative e interpretative, costituendo una sorta di testo unico di riferimento. Non mancano tuttavia alcuni aspetti fortemente critici”. A cominciare proprio dai massimali di spesa, ritenuti profondamente inadeguati dal momento che coprirebbero una frazione insufficiente del costo reale degli interventi.
“Le nostre stime – afferma Virginio Trivella, Coordinatore del comitato tecnico scientifico di Rete IRENE – mostrano che, a fronte di detrazioni nominali del 70 per cento per interventi condominiali, l’applicazione dei nuovi limiti di spesa condurrebbe alla fruizione effettiva di detrazioni difficilmente superiori al 35-40 per cento del costo degli interventi, che si ridurrebbero ulteriormente computando anche gli oneri finanziari in caso di cessione dei crediti fiscali e di indebitamento per l’anticipazione della quota non coperta dagli incentivi (che a sua volta risulterebbe di gran lunga superiore a quella nominale del 30%)”.
Il decreto Ecobonus 2018 si applicherà a tutti i lavori di retrofit energetico avviati dopo la sua entrata in vigore, fissata al novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che l’aliquota delle detrazioni è stata modificata dalla legge di Stabilità 2018 per alcune categorie di intervento ed oggi è:
Ecobonus 2018 al 50%
- schermature solari
- interventi relativi alla sostituzione di finestre
- caldaie a biomassa
- caldaie a condensazione (con efficienze pari almeno alla classe A)
Ecobonus 2018 al 65%
- coibentazione di strutture opache (pareti, tetti e pavimenti)
- collettori solari
- sistemi di building automation;
- pompe di calore
- scaldacqua a pompa di calore
- generatori ibridi
- caldaie a condensazione con sistemi di termoregolazione evoluti
Ecobonus condomini 2018 al 70% o all’85%