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Decreto Conto Termico 3.0, le novità in discussione

Decreto Conto Termico 3.0

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Decreto Conto Termico 3.0
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Conto Termico 2024 in consultazione fino al 10 maggio

Fumata bianca per lo schema del Decreto Conto termico 3.0. Nel pomeriggio di ieri il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito il documento contenente gli aggiornamenti normativi in fase di studio, aprendo una consultazione pubblica sulle possibili novità. E sono diverse le modifiche che potrebbero interessare gli incentivi oggi dedicati all’efficientamento energetico e ai piccoli impianti a rinnovabili termiche. A cominciare dalla volontà di allargare la platea di beneficiari. La bozza del DM apre, infatti, le porte anche alle nuove configurazioni dell’autoconsumo virtuale, confermando le anticipazioni emerse nei mesi scorsi. Non solo. Crescono e si diversificano gli interventi ammissibili tirando dentro anche il fotovoltaico con batterie, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, la microcogenerazione e il teleriscaldamento.

Tutte queste proposte rimarranno disponibili per la consultazione pubblica fino al 10 maggio 2024. I soggetti interessati – spiega il MASE in una breve nota stampa – potranno così inviare le proprie osservazioni all’indirizzo di posta elettronica PEC cee@pec.mite.gov.it utilizzando il Modulo di adesione presente sul sito.

Ma il dicastero non si limita a presentare il nuovo Decreto Conto Termico 3.0. Nello schema in consultazione annuncia anche la preparazione un nuovo provvedimento per gli interventi di grandi dimensioni per la produzione di energia rinnovabile termica. Recita il testo: “Sarà prevista la definizione di un provvedimento ad hoc, con l’individuazione di nuovi interventi e nuovi settori (es. settore industriale) rispetto ai quali la disciplina del Conto termico potrà fornire un impulso e una maggiore efficacia rispetto al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione”.

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Conto Termico 2.0 vs Conto Termico 3.0

Il Conto Termico nasce per incentivare gli interventi di aumento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Attualmente lo strumento è riservato solo a PA e soggetti privati che possono fare richiesta da soli o tramite una ESCO. E l’accesso ai contributi avviene attraverso due modalità: diretta, che prevede una richiesta presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori e prevedendo un iter semplificato per l’installazione di apparecchi di piccola taglia; tramite prenotazione, per gli interventi ancora da realizzare, ma esclusivamente nella titolarità delle Pubbliche Amministrazioni ed ESCO.

Nello schema del Conto Termico 2024 la platea di soggetti si amplia e si diversifica. Si prevede infatti che al meccanismo incentivante possano partecipare anche le comunità energetiche rinnovabili, le configurazioni di autoconsumo diffuso e gli enti del terzo settore. Inoltre viene limitato l’accesso agli incentivi tramite l’intervento delle ESCO solo ai “grandi lavori”, come ad esempio la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuove installazioni di potenza complessiva superiore a 70 kW o l’installazione di impianti solari termici di dimensione superiore a 20 m2. Inoltre le ESCO perdono lo strumento della prenotazione.

Per le PA invece sarà possibile ricorrere a forme di cooperazione pubblico-privato (contratti PPP) e, dunque, “alla compartecipazione di soggetti privati alle spese di riqualificazione”.

Infine  per i soggetti privati si introducono precisi campi di interventi legati alla categoria catastale dell’immobile oggetto alla riqualificazione. Nel dettaglio lo schema del Conto Termico 2023 prevede: in ambito civile residenziale, la possibilità di incentivare unicamente interventi di piccole dimensioni per la  produzione termica da FER e per l’installazione di sistemi ad alta efficienza; in ambito civile non residenziale, qualsiasi intervento di quelli ammessi senza limitazione nella taglia.

Decreto Conto termico 3.0, quali interventi sono ammessi?

La proposta di Conto Termico 3.0 modifica anche gli interventi ammissibili. Lato efficienza energetica, alla lista già presente nel Conto termico 2.0 (l’attuale normativa) si aggiungono i seguenti lavori: 

Per questi ultimi due interventi è prevista una condizione vincolante: che siano effettuati parallelamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompe di calore elettriche.

 Sul fronte degli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica, l’elenco si fa più articolato, aggiungendo a quanto già previsto dalla norma, la sostituzione degli impianti di climatizzazione combinata anche a quelli di produzione di acqua calda sanitaria. E aprendo le porte a pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

Inoltre il testo prevede:

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Scarica QUI il documento di consultazione sul Decreto Conto termico 3.0

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