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Serre fotovoltaiche: il Tar del Lazio sospende la norma

Accolto il ricorso contro l’applicazione relativa ai requisiti di idoneità funzionale prevista dal decreto 5 maggio 2011. A febbraio la pronuncia nel merito, anche sugli impianti a terra

(Rinnovabili.it) – Il repentino cambiamento delle regole introdotto dal nuovo feed in tariff italiano ha messo sul piede di guerra diversi operatori del settore fotovoltaico che, all’indomani della pubblicazione nuovo Conto Energia, hanno dato via ad una sequela di ricorsi, minacciati e promossi. Il primo ad esercitare il suo effetto è quello presentato al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio da un fondo internazionale che doveva realizzare 4 serre fotovoltaiche in Sardegna; al centro della questione la norma contenuta nel Decreto 5 maggio 2011 relativa ai requisiti di idoneità degli impianti solari su serre.

Il comma 2 dell’art.14 del 4° Conto energia recita “impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico”.
In altre parole il decreto parifica le tariffe per gli impianti sui fabbricati rurali (volumi chiusi) a quelle degli edifici indicando in modo univoco la classificazione catastale ed escludendo dagli incentivi più vantaggiosi, per gioco forza, le serre (volumi aperti).

In attesa pronunciamento il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’applicazione di tale requisito costruttivo di idoneità funzionale ritenendolo “irragionevole e lesiva degli interessi” per gli aspetti connessi al finanziamento di impianti già in possesso del titolo autorizzativo alla costruzione, rilasciato sulla base della normativa pregressa del terzo CE. Accogliendo l’istanza cautelare “nei limiti indicati in motivazione”,il Tar del Lazio ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 febbraio 2012, mese in cui sono attese anche i pronunciamenti in merito agli impianti fotovoltaici a terra.

 

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