Gli emendamenti dedicati al Fondo Garanzia per comunità energetiche
(Rinnovabili.it) – Sono circa 1.000 in meno rispetto il 2020, ma il numero di emendamenti che annualmente accolgono la Manovra viaggia sempre nell’ordine delle migliaia. Per la legge di Bilancio 2022 si contano infatti oltre 6.000 proposte di modifica, pubblicate in un unico fascicolo lo scorso 7 dicembre dalla V Commissione del Senato. Tra queste fa capolino anche una novità tutta dedicata alle nuove comunità energetiche rinnovabili. Parliamo del Fondo di garanzia (fondo garanzia CER) per sostenere economicamente lo sviluppo di questa nuova formula di autoconsumo.
Le norme di recepimento della RED II hanno stabilizzato gli incentivi per le comunità energetiche. Tuttavia gli interventi di realizzazione impianti rischiano di essere penalizzati dalle difficoltà di accesso al credito per tutti quei soggetti che non sono in grado di offrire garanzie, né direttamente, né maniera indiretta attraverso i propri soci.
Il PNRR ha risolto solo parzialmente il problema. Come? Stanziando 2 miliardi di euro per finanziare gli impianti rinnovabili delle CER in comuni sotto i 5mila abitanti. E sopra i 5mila? In risposta arrivano gli emendamenti alla legge di Bilancio 2022, a firma PD e M5S, con la proposta di un nuovo fondo garanzia per le comunità energetiche.
Riportiamo integralmente i testi pubblicati
Girotto – All’articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1º gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»;
b) al comma 5 sostituire le parole: «210 milioni di euro» con le seguenti: «260 milioni di euro» e le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»;
c) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.»
Conseguentemente, sostituire l’articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l’anno 2022, 450 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.».
Ferrazzi, Misiani, Mirabelli, Comincini – Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis. (Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l’anno 2030, almeno il 40 per cento dell’energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell’Unione europea, di emissioni zero entro l’anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato “Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili“, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, 20 milioni di euro per l’anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1º gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l’anno 2022, di 480 milioni di euro per l’anno 2023, di 475 milioni di euro per l’anno 2024, di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.».
Girotto, Di Girolamo Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge li settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.
2-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione».