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Decreto CER, in vigore dal 24 gennaio 2024

Decreto CER
Foto di Solarimo da Pixabay

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(Rinnovabili.it) – Dopo l’ok della Corte dei Conti, l’atteso Decreto CER vede definitivamente la luce. A darne notizia è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che, in nota stampa, annuncia la pubblicazione del provvedimento e la sua entrata in vigore ufficiale il 24 gennaio 2024. Oggetto del testo: il nuovo schema incentivante a sostegno delle nuove configurazioni di autoconsumo diffuso e delle Comunità energetiche rinnovabili, del valore di 5,7 miliardi di euro.

Figlio del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199, l’atto ministeriale ha impiegato parecchio tempo prima di vendere la luce e l’Italia ha dovuto attendere ben nove mesi prima che la Commissione europea approvasse la bozza inviatale alla fine di febbraio 2023. Un via libera che ha richiesto tuttavia qualche ritocco rispetto alla versione originale per poter essere davvero in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. L’obiettivo di fondo è però rimasto identico: favorire lo sviluppo di 7 GW complessivi di impianti rinnovabili in autoconsumo a livello nazionale. 

Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo diffuso sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese”, ha commentato soddisfatto il ministro Gilberto Pichetto. “Oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici”.

Decreto CER, quali incentivi alle comunità energetiche?

 Come già notificato il decreto ministeriale individua due strumenti – dai benefici cumulabili – per promuovere le nuove configurazioni dell’autoconsumo. Nel dettaglio prevede:

La tariffa incentivante del Decreto CER

La tariffa incentivante – costituita da una parte fissa ed una variabile –  è riconosciuta dal GSE per un periodo di per 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. Il valore cambia in funzione della taglia dell’impianto e del prezzo di mercato dell’energia. Per la precisione, maggiore è la potenza installata minore sarà la parte fissa (e viceversa); maggiore è il prezzo di mercato dell’energia elettrica, minore sarà la parte variabile (e viceversa). Incrementi e decremento seguiranno ovviamente uno schema preciso che si può così riassumere

Allo schema possono partecipare tutti gli impianti FER, compresi quelli eolici, idroelettrici, a biogas o biomasse solide, ma per i soli sistemi fotovoltaici è prevista una maggiorazione. Il decreto CER riporta un più 4 euro per MWh prodotto da fv e condivisa, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo); e un più 10 euro/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

A ciò va aggiunto il corrispettivo ARERA di valorizzazione per l’energia autoconsumata, in vigore fin dal programma sperimentale per le CER. Tale corrispettivo è assegnato dal GSE e varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati dall’authority. Lo scorso anno è stato di  8,48 euro/MWh.  Ricordiamo che il nuovo regime per le comunità energetiche e l’autoconsumo diffuso rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2027 ma potrebbe chiudersi prima in caso del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW.

Come accedere alla tariffa incentivante?

La richiesta di accesso deve essere presentata utilizzando il Portale informatico del GSE previa registrazione (https://areaclienti.gse.it) e la domanda deve essere corredata da tutta la documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso.

Tali requisiti comprendono: che la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulti non superiore a 1 MW; che siano rispettate le norme del decreto legislativo n. 199 del 2021; che le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, prevedendo, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI; gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sano connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria.

Come previsto dallo stesso Decreto CER, entro i successivi 30 giorni saranno approvate dal MASE, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del GSE, le regole operative su modalità e tempistiche per il riconoscimento degli incentivi. 

Il contributo in conto capitale del Decreto CER

Questo incentivo è destinato solo a chi investe in impianti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, inseriti in Comunità Energetiche e localizzati in Comuni con meno di 5.000 abitanti. Il contributo copre il 40% dei costi di realizzazione di tali sistemi ma entro precisi limiti di spesa:

Come accedere al contributo in conto capitale? Il decreto CER prevede che il soggetto beneficiario presenti domanda a seguito dell’apertura
dello sportello del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dallo stesso Gestore.

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