di Stefania Gestra e Mirco Binazzi Zattoni, Rödl & Partner
Con l’apertura dei portali informatici messi a disposizione dal GSE avvenuta in data 8 aprile 2024, si è dato il via libera alla presentazione delle domande di ammissione agli incentivi per la produzione di energia rinnovabile da parte delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Le CER rappresentano un innovativo modello di produzione e consumo di energia, che mettono al centro la sostenibilità ambientale e la partecipazione della comunità locale. Questi gruppi, composti da cittadini, imprese ed enti locali, consentono la produzione e la condivisione collettiva di energia da fonti rinnovabili, contribuendo non solo alla riduzione delle emissioni di CO2 ma anche al risparmio economico, all’autosufficienza energetica e alla partecipazione attiva dei cittadini nella gestione dell’energia. Oltre ai benefici ambientali e sociali, le CER offrono vantaggi fiscali significativi, che variano in base alle normative nazionali e regionali.
Cos’è una CER?
Una CER è un’organizzazione composta da individui, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
Quale è l’obiettivo di una CER?
L’obiettivo di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Come viene costituita una CER?
Una CER viene costituita sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, e acquista una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
Quali sono i vantaggi di una CER?
Tra i vantaggi di una CER vi è l’autonomia energetica; le CER permettono infatti ai membri di ridurre la dipendenza dalle grandi compagnie energetiche e dai combustibili fossili. La partecipazione a una CER può infatti comportare significativi risparmi sulle bollette energetiche ed incrementare la sostenibilità ambientale contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni di gas serra, all’innovazione tecnologica e all’ adozione di tecnologie innovative, come sistemi di accumulo dell’energia e reti intelligenti.
Quali sono gli incentivi, anche fiscali, di una CER e i relativi riflessi fiscali?
Per tutte le CER sono previsti incentivi statali sull’energia autoconsumata – si intende il consumo di energia elettrica contestuale alla sua produzione – sotto due diverse forme, ossia una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa (cd. tariffa premio) e un contributo di valorizzazione (cd. contributo ARERA) dei benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica, anch’esso calcolato sull’energia condivisa. Tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta, ma non autoconsumata, resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
La tariffa premio e il contributo ARERA sono dovuti dal GSE alla CER, che ha facoltà di distribuirli (totalmente o parzialmente) ai propri membri come benefici economici diversi dai profitti in base a pattuizioni concordate.
Di conseguenza, il corrispettivo per la vendita relativo alla quota di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti è fiscalmente rilevante nei confronti dei singoli membri, e non in capo alla CER; il relativo trattamento fiscale dipenderà quindi dalla natura propria del singolo soggetto partecipante (persona fisica, ente non commerciale, ecc.). Peraltro, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 37/2024 evidenzia come l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima non possa considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi “profitti finanziari”.
Per quanto riguarda le CER strutturate come enti non commerciali, è stato chiarito che la tariffa premio incentivante e le somme erogate a titolo di restituzione delle componenti tariffarie non assumono rilevanza reddituale ai fini IRES; i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono invece a formare la base imponibile ai fini IRES essendo gli stessi riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale.
Inoltre, sono riconosciute detrazioni fiscali per gli investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile. La detrazione cd. Superbonus consente di detrarre fino al 110% delle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, purché si rispettino le condizioni stabilite dalla normativa di riferimento. Tuttavia, la tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica prodotta da impianti che hanno beneficiato del Superbonus; per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. Le detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie possono invece essere cumulate con la tariffa incentivante.
Infine, la tariffa incentivante erogata dal GSE è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, trattandosi di un contributo a fondo perduto.