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Comunità energetiche, cosa ne pensa ARERA del nuovo decreto?

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Le nuove norme per le comunità energetiche italiane

(Rinnovabili.it) – Sbianchettare l’attività di distribuzione da quelle permesse alle comunità energetiche dei cittadini. E garantire la contiguità territoriale dei sistemi semplici di produzione e consumo. Queste alcune delle osservazioni pubblicate da ARERA, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, sullo schema di dlgs “mercato elettrico”.

Il testo, approvato il 6 agosto dal Consiglio dei ministri, è approdato nei giorni scorsi in Parlamento per raccogliere il parere delle Camere, assieme allo schema di recepimento della Direttiva RED II. Si tratta di due provvedimenti essenziali alla transizione ecologica nazionale, in grado avviare ad una profonda trasformazione del sistema energetico italiano.

In particolare il dlgs sul mercato elettrico (recante attuazione della direttiva UE 2019/944 sulle norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), introduce l’attesa disciplina sulle comunità energetiche dei cittadini. Lo schema mira, tra e altre cose, a garantire ai clienti finali il diritto di partecipare al mercato in qualità di “clienti attivi”, senza essere assoggettati a procedure e oneri di rete discriminatori o sproporzionati. E definisce pertanto l’accesso ai sistemi di trasmissione e distribuzione, classifica i sistemi semplici di produzione e consumo e quelli di distribuzione chiusi.

Nella riformulazione delle regole che seguirà l’entrata in vigore di tale decreto, ARERA ha un ruolo fondamentale. Ecco perché l’Authority ha rilasciato in questi giorni alcune osservazioni sul testo che fanno riferimento anche al capitolo delle comunità energetiche.

La memoria dell’ARERA 

Il primo punto evidenziato riguarda la nuova possibilità che tali comunità gestiscano reti elettriche di nuova realizzazione o acquisite dai concessionari (art.14). Una possibilità ritenuta critica dall’ARERA che spiega oggi come la misura potrebbe creare una proliferazione di piccoli gestori e di reti private realizzate ex-novo con perdita di efficienza rispetto alla situazione attuale. L’Authority ritiene invece preferibile prediligere l’utilizzo in maniera maggiormente efficiente delle reti pubbliche già esistenti. “In contesti di utenza diversi da quelli tipici dei già definiti sistemi di distribuzione chiusi (SDC) non è economicamente vantaggioso realizzare reti diverse e ulteriori rispetto a quelle pubbliche, i cui gestori operano – come noto – in regime di concessione e sono assoggettati alla regolazione infrastrutturale dell’Autorità, per quanto concerne le tariffe e il riconoscimento dei costi, i livelli di qualità del servizio e le regole di separazione contabile e funzionale”.

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E in tema di condivisione dell’energia nell’ambito delle comunità energetiche sottolinea come questa debba avere la sola finalità della ripartizione dei benefici connessi alla quota autoconsumata e non della fornitura. “Altrimenti – scrive  – non sarebbe di fatto possibile garantire ai partecipanti alla comunità energetica di conservare i propri diritti di clienti finali”.

Altro passaggio analizzato, i sistemi semplici di produzione e consumo (art.16) per i quali ARERA sottolinea l’importanza di una realizzazione su particelle catastali contigue per garantire la contiguità territoriale che caratterizza tali configurazioni. Sul fronte “Linee dirette e sistemi di distribuzione chiusi”, l’Authority suggerisce di specificare, nella definizione di linee dirette che, “ad eccezione dei produttori e dei clienti isolati (non soggetti, dunque, alla regolazione), tali linee si possono realizzare solo […] nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo e nei casi in cui il gestore di rete neghi la connessione”.

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