Rinnovabili

CACER, pubblicato il Decreto Corrispettivi per il GSE

Decreto Corrispettivi cacer

Dal 24 aprile stop al regime transitorio

Tutto è pronto per dire addio al regime transitorio in materia di comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo diffuso, ed abbracciare definitivamente il “nuovo” Decreto CACER (o Decreto CER). A partire dalle 18.00 di domani, infatti, non sarà più possibile inviare sul portale del GSE le richieste di incentivazione relative al vecchio meccanismo incentivante, quello che – per intenderci – ha sostenuto il comparto in attesa del nuovo regime. Per quest’ultimo, lo scorso 8 aprile sono stati attivati i portali per l’invio delle richieste e ieri si è definitivamente concluso l’iter con l’approvazione degli ultimi elementi normativi: il Decreto Corrispettivi e le Regole Operative aggiornate.

CACER e Decreto Corrispettivi

Il provvedimento in questione (pdf) indica i corrispettivi che il Gestore dei Servizi Energetici richiederà ai beneficiari degli incentivi CACER e dei contributi PNRR. I soggetti beneficiari della tariffa incentivante sono infatti tenuti a versare su base annua un corrispettivo mediante compensazione delle somme erogate al soggetto Referente, ai fini della copertura dei costi gestionali ed operativi. Per la precisione l’atto ministeriale riporta:

 Per gli incentivi a CER e autoconsumo diffuso

Per gli incentivi PNRR

Approvazione delle Regole Operative del GSE

Nello stesso giorno il MASE ha anche dato l’ok alla nuova versione delle Regole Operative GSE in materia di CER e autoconsumo diffuso che introducono, tra le altre cose, anche la descrizione dei nuovi criteri di calcolo per l’applicazione delle decurtazioni nel caso di cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostegno pubblico specificati nelle Regole Operative. Il testo riporta inoltre le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa e “l’introduzione della cessione del credito e del mandato all’incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali“.

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