Righini: “Si favorisce fattivamente il teleriscaldamento efficiente”
(Rinnovabili.it) – Si torna a fare chiarezza nel campo dell’applicazione del superbonus 110%. Oggi è il turno della Federazione Italiana del Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (FIPER) che pubblica la risposta ricevuta dall’Enea ad un quesito in merito alle biomasse. L’Associazione che riunisce oggi 86 impianti di teleriscaldamento ubicati in Comuni montani, aveva infatti inviato una richiesta di chiarimento in data 22 ottobre 2020. L’oggetto? Conoscere il valore del coefficiente di conversione da attribuire alla biomassa utilizzata per le reti di teleriscaldamento ai fini del riconoscimento del superbonus 110%.
La questione riguarda chi si allaccia a tali reti in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile; tra i requisiti richiesti per accedere alla detrazione IRPEF è necessario ovviamente calcolare il contributo alla riduzione dell’indice di prestazione energetica, applicando il fattore di conversione dell’energia termica utile in energia primaria. Questi coefficienti attribuiti ai diversi vettori energetici permettono di confrontare (e quindi sommare o sottrarre) energie di tipo diverso, trasformando ciascun termine del bilancio energetico dell’edificio in energia primaria
In dettaglio, il chiarimento richiesto riguardava la possibilità da parte dell’operatore del teleriscaldamento di applicare il fattore di conversione in base alle indicazioni previste alla Tabella 1 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 sino alla data di pubblicazione ed entrata in vigore della procedura. Tale documento riporta per la biomassa il valore fp=0,3.
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Chiarimento indispensabile per interpretare il punto 10.4 del decreto “Asseverazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 ottobre 2020.
ENEA ha prontamente risposto:
“Gentilissimi, in merito alla Vs. richiesta, sentito il MiSE, si conferma quanto da voi proposto. In particolare, rispetto a quanto indicato sul fattore di conversione dell’energia termica utile in energia primaria, rimane valida la comunicazione del 2016 già trasmessa dal MiSE. Rispetto a quanto indicato al punto 10.4 all’Allegato A del DM requisiti Ecobonus, al fine di favorire la sostituzione di energia fossile con FER e considerato il richiamo alla classificazione energetica nel DL Rilancio, il “consumo di energia primaria” è da intendersi come “energia primaria non rinnovabile”.
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Commenta Walter Righini, presidente FIPER: “La risposta fornita da ENEA in collaborazione con il MiSE va nella direzione di favorire fattivamente il teleriscaldamento efficiente e la sostituzione dei combustibili fossili con le fonti rinnovabili presenti sul territorio. Un ringraziamento per la tempestiva risposta che chiarisce ogni dubbio interpretativo per gli operatori di teleriscaldamento a biomassa, per i certificatori e gli asseveratori”.