![Biometano DM 2022, guida alla richiesta della tariffa incentivante](https://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2024/12/Depositphotos_21767199_L-1.jpg)
E’ atteso oggi in Aula al Senato il ddl di conversione del Milleproroghe 2025 (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202), su cui il Governo ha già manifestato l’intenzione di porre la fiducia. Il testo è stato modificato in diversi punti dalla lunga serie di emendamenti approvati ieri sera in commissione Affari costituzionali. Alcuni dei quali riguardano da vicino la questione energetica-ambientale.
Riportiamo di seguito i testi delle modifiche accettate per l’articolo 11 recante le Disposizioni concernenti “I termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.
Gli emendamenti al Milleproroghe 2025
«Gli obblighi di immissione in consumo di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026».
«Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all’articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026». Il provvedimento prevedeva a partire il 1° gennaio 2025 di non è conteggiare nel target FER nazionale la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come “a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni”
«Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano […] sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 hanno accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatto salvo la possibilità di concludere l’iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute».
«All’articolo 4, comma 5 -bis , del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025″». La norma in questione si riferisce alla deroga temporanea attivata per gli impianti di produzione di cemento che utilizzano processi di recupero energetico (operazione R1) e riguardante i limiti quantitativi di utilizzo dei rifiuti previsti dalle autorizzazioni esistenti. Nel dettaglio invece dei limiti orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, viene considerato vincolante solo il quantitativo massimo annuale di utilizzo, e solo per i quantitativi effettivamente destinati al recupero energetico.
«Gli obblighi di immissione in consumo di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026».
«14 -bis .In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall’incremento degli oneri relativi all’energia elettrica, gas e carburanti, all’articolo 3 -ter , ai comma 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modifiche dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole “negli anni 2023 e 2024”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2023, 2024 e 2025”.» L’articolo in questione fa riferimento alla possibilità per gli enti locali – visto l’aumento dei costi energetici – di effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio.
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