Rinnovabili • Legge Europea 2018 Rinnovabili • Legge Europea 2018

Legge Europea 2018: le novità su biomasse e RAEE

Il ddl, approvato dalla Camera lo scorso 12 marzo, conferma il taglio agli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili

Legge Europea 2018

 

Dopo l’ok di Montecitorio la Legge Europea 2018 passa nuovamente al Senato

(Rinnovabili.it) – Via libera dalla Camera dei Deputati al disegno di legge “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europeaLegge europea 2018“. Il provvedimento, votato da Montecitorio il pomeriggio dell’12 marzo e oggi nuovamente nelle mani del Senato, è finalizzato a sanare alcuni contrasti tra norme nazionali ed europee. Nel dettaglio tenta di risolvere ben 11 dispute aperte con Bruxelles come nel caso dei pre-contenziosi (EU-pilot) riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e lo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano.

 

Il testo contiene anche disposizioni relative al settore energetico. È rimasto inalterato, infatti, l’articolo 18 della Legge europea 2018, contenete l’abrogazione “delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi”. Che cosa significa? Che saltano le norme contenute nella legge di stabilità del 2016 che riconoscevano ad alcuni impianti un ulteriore nuovo incentivo rispetto a quello fornito dalla vecchia disciplina di sostegno alle fonti rinnovabili. Una scelta fortemente criticata oggi da Fiper.

Per la Federazione l’intervento opera una forte discriminazione nei confronti dei piccoli impianti sostenibili, le cui sorti dipenderanno probabilmente dal futuro Decreto fer 2. “Un altro colpo per l’economia di montagna è stato dato dalla scelta del Governo di tagliare gli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili”, commenta Walter Righini, presidente FIPER “Per il Governo non c’è differenza tra i grandi impianti di sola produzione elettrica che acquisiscono biomassa con le navi da piccoli impianti co-generativi abbinati a reti di teleriscaldamento a biomassa, che si approvvigionano di biomassa legnosa proveniente dalla manutenzione dei boschi circostanti nelle aree alpine e appenniniche del Bel Paese”.

 

Le altre norme “green” inserite nella Legge Europea 2018

 L’art. 11 apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 stabilendo nuove disposizioni per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel dettaglio, stabilisce che i produttori e i terzi che agiscono in loro nome debbano trasmettere, annualmente e gratuitamente, all’ISPRA i dati relativi ai RAEE ricevuti presso i distributori, presso impianti di raccolta e trattamento oppure oggetto di raccolta differenziata.

L’art. 12, riportante “Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature”, impegna il Governo a “privilegiare l’utilizzo degli sfalci e le potature […] per la produzione di compost di qualità e in via residuale per la produzione energetica”. In particolare, esclude dalla nozione di rifiuto «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».