(Rinnovabili.it) – È stato pubblicato lo scorso sabato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Ambiente sull’incremento degli incentivi all’elettricità da biomasse e biogas. Il provvedimento, firmato il 14 aprile di quest’anno, disciplina le modalità per “la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attività”. Il discorso verte tutto sul nuovo Sistema di Analisi Emissioni (SAE) e sul Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME) convenzionale.
Il decreto del 2012 stabilisce infatti che per gli impianti alimentati da biomasse, qualsiasi sia la loro potenza, alla tariffa incentivante di riferimento spetti un incremento di 30 euro al MWh prodotto, a patto che soddisfino precisi requisiti emissivi. Requisiti calcolati sui giorni di effettivo funzionamento dell’impianto durante il mese, attraverso i valori misurati e rilevati per l’appunto dal SAE (per istallazioni con potenza sotto i 15 MWt) o dall’SME. Ai fini pratici questi strumenti permettono di registrare le concentrazioni in emissione degli inquinanti da monitorare e i principali parametri di processo (tenore di O2 libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato impianto, portata).
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Per la verifica dell’idoneità di questi sistemi, il nuovo decreto stabilisce che il gestore dell’impianto invii all’Agenzia regionale (o provinciale) per la protezione dell’ambiente competente:
a) il progetto del sistema SME o del sistema SAE, con le istruzioni tecniche per l’esercizio e la manutenzione, inclusa l’ubicazione del sistema presso l’impianto di combustione e l’ubicazione dei punti di campionamento e misura;
b) le procedure di calibrazione/taratura,garanzia di qualità dei dati e validazione delle misure, con la documentazione comprovante il rispetto delle pertinenti norme tecniche e prescrizioni.
L’invio delle informazioni non è invece richiesto se il gestore dell’impianto utilizza un sistema SME che è stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale, nella autorizzazione unica ambientale o nella autorizzazione alle emissioni, relative all’impianto. …il periodo di accesso al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data in cui il gestore dell’impianto utilizza un sistema SME o un sistema SAE soggetto a positiva verifica iniziale di idoneità e applica le procedure di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), soggette a positiva verifica iniziale di idoneità. I periodi in cui il sistema sia stato in esercizio prima di essere sottoposto a positiva verifica iniziale di idoneità non possono essere considerati ai fini dell’accesso al premio.