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Incentivi all’elettricità da biomasse ed emissioni: il decreto in GU

Il provvedimento definisce caratteristiche e prestazioni minime del sistema  di analisi delle emissioni necessarie per accedere al premio tariffario

Incentivi all'elettricità da biomasse

 

 

(Rinnovabili.it) – È stato pubblicato lo scorso sabato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Ambiente sull’incremento degli incentivi all’elettricità da biomasse e biogas. Il provvedimento, firmato il 14 aprile di quest’anno, disciplina le modalità per “la verifica e la comunicazione del rispetto delle  condizioni  di  accesso  al  premio tariffario previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto ministeriale  6 luglio 2012, inclusi i costi  delle  relative  attività”. Il discorso verte tutto sul nuovo Sistema di Analisi Emissioni (SAE) e sul Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME) convenzionale.

 

Il decreto del 2012 stabilisce infatti che per gli impianti  alimentati  da biomasse, qualsiasi sia la loro potenza, alla  tariffa incentivante di riferimento spetti un incremento di 30 euro al MWh prodotto, a patto che soddisfino precisi requisiti emissivi. Requisiti calcolati sui giorni di effettivo funzionamento dell’impianto durante il mese, attraverso i valori misurati e rilevati per l’appunto dal SAE (per istallazioni con potenza sotto i 15 MWt) o dall’SME. Ai fini pratici questi strumenti permettono di registrare le concentrazioni in emissione degli inquinanti da monitorare e i principali parametri di processo (tenore di O2 libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato impianto, portata).

 

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Per la verifica dell’idoneità di questi sistemi, il nuovo decreto stabilisce che il gestore dell’impianto invii all’Agenzia   regionale (o provinciale) per la protezione dell’ambiente competente:

a) il progetto  del  sistema  SME  o  del  sistema  SAE,  con  le istruzioni  tecniche  per  l’esercizio  e  la  manutenzione,  inclusa l’ubicazione  del  sistema  presso  l’impianto   di   combustione   e l’ubicazione dei punti di campionamento e misura;

b) le procedure di calibrazione/taratura,garanzia di qualità dei dati e validazione delle misure, con la   documentazione comprovante il rispetto delle pertinenti norme tecniche e prescrizioni.

L’invio delle informazioni non è invece richiesto se il gestore dell’impianto utilizza un sistema SME che è stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale, nella autorizzazione unica ambientale   o   nella autorizzazione alle  emissioni,  relative  all’impianto. …il periodo  di  accesso al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data  in  cui il gestore dell’impianto utilizza un sistema SME  o  un  sistema  SAE soggetto a positiva verifica  iniziale  di  idoneità  e  applica  le procedure di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), soggette a positiva verifica iniziale di idoneità. I periodi in cui il sistema sia stato in esercizio prima di essere sottoposto a positiva verifica  iniziale di idoneità non possono essere considerati ai fini  dell’accesso  al premio.

 

Leggi il decreto su incentivi all’elettricità da biomasse ed emissioni