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Generatori a biomassa, quali requisiti per gli incentivi?

Il GSE fa il punto sulle nuove disposizioni introdotte dal decreto di recepimento delle direttiva RED II, in merito ai generatori di calore a biomasse.

Generatori a biomassa
Foto di recyclind da Pixabay

(Rinnovabili.it) – L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 199/2021, con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED II), ha portato con sé diverse novità normative. Oggi il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) offre un piccolo riassunto dei nuovi requisiti, introdotti dal provvedimento, per l’incentivazione dei generatori a biomassa (caldaie, stufe e termocamini). Il decreto subordina l’acceco ai sussidi pubblici al al conseguimento della certificazione ambientale: con classe di qualità 4 stelle (o superiore) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse; con quella di 5 stelle per installazioni ex novo o sostitutivi a impianti fossili già esistenti.

Le richieste di incentivo in Conto Termico per le quali risultino conclusi i lavori a partire dal 13 giugno 2022, sulla base delle nuove disposizioni, devono essere corredate dalla certificazione ambientale con la relativa classe di qualità. Il GSE ricorda inoltre che le stesse modifiche valgono anche per i generatori già inclusi nel “catalogo apparecchi” del Conto Termico, la cui funzionalità sarà inibita fino al tutto il mese di luglio 2022 per il necessario aggiornamento.

Per quanto riguarda invece le domande di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, a partire dal 13 giugno 2022, l’Allegato II del D. Lgs 28/2011 viene sostituito dall’Allegato IV – “Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento” del D. Lgs 199/2021. Nell’ambito dello stesso meccanismo l’aggiornamento normativo troverà applicazione per tutte le istanze (PS, PC, RVP) presentate a far data dal 13 giugno 2022.

Nel dettaglio il provvedimento definisce una serie di vincoli, dall’utilizzo di combustibile certificato all’obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato per le caldaie a biomassa da  ≤500 kWt; dalle emissioni verificate da un laboratorio accreditato per i generatori a biomassa sopra i 500 kWt e alla previsione di un volume di accumulo per le caldaie automatiche a pellet.