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Biocombustibili: Ok al nuovo sistema nazionale di certificazione della sostenibilità

Biocombustibili: Ok al nuovo sistema nazionale di certificazione della sostenibilità
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Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili

Entra ufficialmente oggi in vigore la disciplina sul nuovo sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili. Le norme (DM 7 agosto 2024), firmate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono approdate ieri in Gazzetta Ufficiale e con i loro 23 articoli mirano ad aggiornare le precedenti disposizioni in materia (DM 14 novembre 2019).

Una modifica richiesta all’indomani della Direttiva europea sulle rinnovabili RED II che ha introdotto nuovi criteri di sostenibilità e di risparmio emissivo per i biofuel, per i carburanti  rinnovabili di origine non biologica – anche noti con l’acronimo inglese  RFNBO – e per quelli da carbonio  riciclato.

Cosa contiene dunque il provvedimento? Innanzitutto le disposizioni per la certificazione di sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi, dei combustibili da biomassa per usi energetici diversi dal trasporto e dell’idrogeno di origine biologica. Definendo nel dettaglio le modalità di  funzionamento del sistema  nazionale di certificazione, le procedure di adesione allo stesso, quelle di verifica degli obblighi informativi sulla materia prima utilizzata e le disposizioni da rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa. Oltre ovviamente ai criteri per ottenere la certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (Indirect Land Use Change, ILUC).

Le verifiche degli Organismi di certificazione

Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili predispone uno schema sotto accreditamento per tutta la catena di consegna dei biofuel. Ossia dalle materie prime ai prodotti intermedi fino  a quelli finali.

In questo contesto gli organismi di certificazione, accreditati dall’Ente Unico di accreditamento (o analoghi), hanno il compito di svolgere una serie di valutazioni degli operatori economici che intendono aderire o siano già dentro il Sistema nazionale. Vale a dire: 

La dichiarazione di sostenibilità

Da norma all’interno della catena di consegna ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita di prodotto ceduta, è tenuto a consegnare all’operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilità. Con informazioni differenti a seconda della posizione della fase o del prodotto.

Ad esempio, per la fase di produzione delle materie prime coltivate, nel caso di biomasse agricole e per la fase  di  raccolta  delle  materie prime coltivate, nel caso di biomasse forestali, tale dichiarazione deve contenere:

  1. natura, volume ovvero quantità della partita; 
  2. emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unità di prodotto, o per  unità di  energia (MJ), relative alla partita; 
  3. dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo; 
  4. dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati; 
  5. nel caso di biomasse  agricole, dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilità definiti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
  6. nel caso delle biomasse forestali, dichiarazione  di  avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilità  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento  d’esecuzione(UE) 2022/2448; questa condizione potrà essere provata anche  avvalendosi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018 Testo unico delle foreste e delle filiere  forestali (TUFF),  o,  ai  sensi  del regolamento  UE  2023/1115  e  della  documentazione  comprovante  la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa  legnosa;
  7. codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente dall’operatore economico a ciascuna partita;
  8. indicazioni sul luogo di origine; 
  9. copia del certificato di conformità dell’azienda; 
  10. codice identificativo e data dell’ultima verifica effettuata dall’organismo di certificazione; 
  11. dichiarazione di  utilizzo dell’equilibrio di massa; 
  12. mese e anno del raccolto; 
  13. estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di trasporto associato alla  partita  o  della  fattura  definitiva,  se contenente l’elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui quello/i associato/i alla partita; 
  14. nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico  dove  avviene il primo punto di raccolta; 
  15. dichiarazione sulle informazioni sociali e ambientali comprendente, nel caso di produzione di colture intermedie,  dichiarazione attestante l’assenza di domanda addizionale dei terreni; 
  16. dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente. 

Sistema di equilibrio di massa

Il provvedimento introduce anche il cosiddetto sistema di equilibrio di massa per assicurare la rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocombustibili. “Il lotto di sostenibilità – si legge nel DM – è il parametro quantitativo all’interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce che la quantità di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Esso coincide con una o più partite e può essere espresso in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi temporali“. Il lotto non può riguardare un periodo superiore ai 12 mesi per i produttori di biomassa agricola o forestale e per i primi punti di raccolta che si approvvigionano esclusivamente di tali fonti. Di tre mesi per tutti gli altri operatori economici.

Capitolo Idrogeno

Il Decreto ministeriale prevede che la  certificazione  dell’idrogeno da fonte biologica sia assimilabile alla certificazione di sostenibilità dei biocombustibili. In questo caso la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad  effetto serra e altre disposizioni specifiche rientreranno in una specifica normativa  tecnica.

Nel frattempo la certificazione “è consentita  unicamente  all’idrogeno  prodotto da steam reforming del biometano, dove alle  emissioni  derivanti  dalla produzione  del  biometano si dovranno aggiungere le emissioni derivanti dalla fase di steam reforming calcolate secondo una metodologia approvata dal MASE”.

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