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DL crescita: ok ai Certificati Bianchi per biomasse

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Certificati bianchi e limiti di emissione: le novità sulle biomasse

(Rinnovabili.it) – Con l’ultimo sì concesso il 27 giugno dal Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019 (DL Crescita) è approvato definitivamente e pronto per la pubblicazione in Gazzetta. Il provvedimento che reca “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, riporta anche alcune novità sul fronte energia.

Nel dettaglio l’articolo 48  fa chiarezza sulla possibilità di utilizzo dei Certificati Bianchi per le biomasse e sui limiti di emissione per quest’ultime. L’articolo in questione riguarda, in generale, gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation per il raddoppio degli investimenti pubblici dedicati  ricerca e innovazione nelle tecnologie energetiche pulite, e di quelli presi con la Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC 2030), per i quali autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni  per l’anno 2021.

 

Il passaggio in Parlamento ha aggiunto anche delle norme dedicate al settore delle biomasse inserendole in maniera chiara nell’elenco delle fonti sfruttabili per i progetti ammessi ai Certificati Bianchi (il sistema che fornisce incentivi ai progetti di efficienza energetica).

 

Recita il testo:

Fermo restando che l’ammissibilità dei progetti di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l’efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti è determinato:

a) in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

b)in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

 

“Finalmente  – scrive l’associazione delle imprese della filiera legno-energia (AIEL) in un comunicato stampa – si è fatta chiarezza sulle possibilità di utilizzo dei Certificati Bianchi, confermando in modo definitivo che il meccanismo incentivante per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili si estende anche alle biomasse. Da oggi, si aprono nuove prospettive per la filiera legno-energia, che da anni era in attesa di indicazioni indispensabili per pianificare il suo modello di business e i relativi investimenti”. 

 

Il testo specifica anche che i progetti che prevedano l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici, debbano necessariamente rispettare alcuni limiti di emissione e metodi di misura standardizzati.Questo meccanismo  – continua l’Associazione – permetterà di incrementare la produzione di termica rinnovabile con impianti estremamente performanti, in quanto la scala industriale consente l’applicazione di soluzioni tecnologiche avanzate che, dal punto di vista delle emissioni di PM e NOx sono paragonabili alla combustione del metano, con una differenza importante, che con le biomasse legnose risparmiamo l’emissione in atmosfera di 250 kg di CO2-eq per ogni MWh di energia primaria sostituta”.

 

L’AIEL ha stimato che grazie allo sblocco dei Certificati Bianchi per le biomasse nei prossimi 5 anni si potrebbe attivare la costruzione di 1.600 impianti nei settori agroindustriali e industriali, nel teleriscaldamento, nel settore alberghiero e nel settore delle coltivazioni protette (serre), per “un risparmio potenziale di circa mezzo milione di tonnellate equivalenti di petrolio”.

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