Tempo di aggiustamenti per le regole applicative del Decreto Biometano 2022 che disciplina gli incentivi PNRR al settore. Con l’entrata in vigore del Decreto legge Agricoltura (DL 63/20249) sono state, infatti introdotte nuove disposizioni che hanno un effetto diretto sulla disciplina attualmente in vigore. Parliamo del art. 5-bis, comma 2 del provvedimento che introduce un chiarimento in materia di “biometano autoconsumato“.
Riportiamo il testo integralmente:
Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell’ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d’origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall’applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.
Spiega il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in una nota stampa “tali disposizioni hanno effetti sulla determinazione degli incentivi corrisposti agli impianti di produzione di biometano nonché sulla gestione del processo di assegnazione delle Garanzie di Origine“. Ricordiamo infatti che l’atto ministeriale del 2022 prevede che le garanzie d’origine (GO) emesse per la produzione di biometano da impianti di produzione incentivati siano annullate se riferite a biometano autoconsumato. E che, conseguentemente, ai fini della valorizzazione della tariffa premio il prezzo medio mensile delle GO sia nullo.
Biometano autoconsumato, la consultazione GSE
Per dare attuazione a quanto previsto dalle nuove norme “agricole”, il GSE ha avviato in questi giorni una consultazione pubblica. L’obiettivo? Raccogliere pareri e commenti su una serie di modifiche da apportare alle Regole Applicative del DM Biometano 2022.
Nel dettaglio il GSE non ritiene necessario modificare la definizione di autoconsumo già prevista nelle Regole bensì di integrare il testo introducendo la definizione di “biometano autoconsumato”.
Ossia:
“Per Biometano autoconsumato si intende:
- per tutti gli impianti incentivati in tariffa premio, il biometano prodotto e destinato all’autoconsumo. In tal caso, la fornitura di biometano deve avvenire solo attraverso una “rete per autoconsumo” (rif. Configurazione B di cui al paragrafo 6.5.2. delle Regole Applicative del DM Biometano 2022);
- ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 del D.L. 63/2024, per gli impianti agricoli incentivati in tariffa premio:
- il biometano prodotto e immesso in una rete chiusa per essere fornito a un cliente finale nell’ambito di un contratto di vendita di biometano tra il Soggetto Richiedente e il cliente finale che prevede un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d’origine (rif. Configurazione F di cui al paragrafo 6.5.6. delle Regole Applicative del DM Biometano 2022);
- il biometano prodotto e fornito a un cliente finale del settore Hard-to-Abate nell’ambito di un «Accordo di compravendita del biometano per autoconsumo» (rif. Configurazioni A, C, D, ed E di cui ai paragrafi 6.5.1., 6.5.3., 6.5.4., 6.5.5 delle Regole Applicative del DM Biometano 2022).”
Questo riporta ad una seconda definizione da integrare, quella relativa all’Accordo di compravendita di biometano per autoconsumo, vale a dire un accordo “sottoscritto tra il Soggetto Richiedente e un cliente finale di un settore hard-to abate”, che garantisca “un beneficio analogo all’autoconsumo in sito” e che preveda:
- che il produttore è soggetto alle istruzioni del consumatore;
- una durata di almeno 5 anni;
- un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d’origine.
“A conclusione della consultazione, sarà valutato anche l’aggiornamento delle Regole Applicative del Decreto Garanzie di Origine. I soggetti interessati potranno trasmettere, entro il 29 novembre 2024, le osservazioni al documento di consultazione tramite il template disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale”.
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