Rinnovabili

Biomasse, le novità del Conto Termico

Pubblicato nella prima Gazzetta Ufficiale del 2013, la numero 1 del 2 gennaio, il decreto 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, introduce importati novità normative per il settore delle biomasse italiano. Nel processo di aggiornamento delle tariffe incentivanti delle fer termiche, le agroenergie riescono a ritagliarsi uno spazio importante, inglobando nel testo del Conto Termico le proposte presentate in Conferenza dalle Regioni tra cui la richiesta di elevare la soglia di potenza per generatori a biomassa dagli attuali 500 kWt a 1 MWt.

Ad essere ammessi al nuovo FiT sono:

– gli apparecchi domestici e caldaie installati in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale già esistenti di riscaldamento delle serre o degli edifici rurali, alimentati a gasolio, olio combustibile, carbone e a biomassa;

– gli impianti di riscaldamento a biomasse realizzati ex-novo per i fabbricati rurali delle aziende agricole;

– apparecchi o impianti in sostituzione di generatori alimentati a GPL in aziende agricole localizzate in aree non metanizzate che svolgano attività agroforestale.

 

Sono invece esclusi dagli incentivi tutti gli impianti che utilizzano per la produzione energetica la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani.

 

IL CALCOLO DELLA TARIFFA La norma prevede ovviamente che il riscaldamento debba essere al servizio di edifici che siano iscritti al catasto o per i quali sia stata presentata la richiesta di iscrizione, compresi quelli rurali e le relative pertinenze, che il contributo venga erogato in due annualità per apparecchi e caldaie a biomassa fino a 35 kW di potenza termica, e in cinque anni per le caldaie da 36 a 1.000 kW. L’incentivo si calcola sul prodotto di 4 fattori: coefficiente di valorizzazione, potenza termica dell’impianto, ore di funzionamento stimate, coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri (per le stufe a pellets, a legna e i termocamini, l’equazione è un po’ più complessa). Le premialità – del 20% o  50% – si applicano ad apparecchi e caldaie a biomassa che dimostrano di raggiungere i migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di polveri totali.

 

“A titolo esemplificativo, spiega AIEL, Associazione Italiana energie agroforestali – una stufa a pellet di 10 kW potrà beneficiare di un incentivo cumulato in due anni pari a 679 € se l’edificio si trova a Bari, 864 € a Firenze, 1.049 € a Bologna, 1.111 € in zona montana come Belluno. Nel caso di una caldaia di 50 kW alimentata a biomasse, il contributo complessivo in cinque anni potrà raggiungere 5.500  € se installata a Cosenza, 7.700 € a Roma, 8.500 € a Torino e 9.000 € se installata a Cuneo. Nel caso di un impianto di dimensioni maggiori alimentato a cippato e al servizio di un insieme di edifici pubblici e/o privati, ipotizzando una potenza di 500 kW, l’importo dell’incentivo cumulato in 5 anni sarà compreso fra 42.500 € per le fasce climatiche più calde fino e 90.000 € per le zone più fredde della penisola”.

 

PER BENEFICIARE DELL’INCENTIVO L’accesso al sistema incentivante è riservato ad apparecchi e caldaie che hanno acquisito la certificazione di conformità agli standard europei e che garantiscono precisi limiti emissivi. Nel caso di tecnologie alimentate a pellet sarà necessario che il combustibile utilizzato sia certificato A1 o A2 ai sensi della norma UNI EN 14961-2. E’ richiesta per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata del sussidio svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dal decreto legislativo 28/2011. La manutenzione sarà effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria e il soggetto che presenta la richiesta per accedere al Conto Termico deve conservare gli originali dei certificati di manutenzione, che possono anche essere inseriti nei catasti informatizzati regionali.

 

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