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Agroenergie: i nuovi chiarimenti delle Entrate

La produzione e la cessione di elettricità da agroenergie si considerano produttive di “reddito agrario", a patto che sia rispettato il requisito di "prevalenza"

Agroenergie: i nuovi chiarimenti delle Entrate

 

(Rinnovabili.it) – L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione del reddito agrario in ambito delle energie rinnovabili. E lo fa con la risoluzione n. 54 con cui fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della legge finanziaria per il 2006 in riferimento al trattamento fiscale della energia prodotta e venduta in ambito agricolo. La legge stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh anno, costituiscano attività connesse e si considerino produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre questi tetti si applica una nuova tassazione forfettaria.

 

Per le agroenergie invece, l’agenzia delle entrate chiarisce che la tassazione su base catastale trova applicazione entro il sopracitato limite a patto che sia rispettato il requisito della prevalenza.

“Infatti, sebbene il comma 423 richiami letteralmente, così come accadeva anche nelle versioni antecedenti della norma in esame, il concetto di “prevalenza” con esclusivo riferimento alla produzione e alla cessione di “carburanti e di prodotti chimici di origine agroforestale”, il documento di prassi sopra richiamato ha chiarito che il predetto requisito deve sussistere anche per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili in ragione dell’assimilazione operata dal legislatore di tale produzione alle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile“.

 

Il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

 

“In particolare, laddove il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa, deve farsi riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri sia superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi”.

“Laddove non sia possibile effettuare il confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi”.