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Collegato ambientale in Gazzetta: la sintesi delle misure “energia”

Il provvedimento, che contiene disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy, entrerà in vigore il 2 febbraio 2016

Collegato ambientale in Gazzetta: la sintesi delle misure

 

(Rinnovabili.it) – L’ultimo semaforo verde da parte della Camera lo aveva ricevuto proprio poco prima di natale. Ora il Collegato Ambientale alla legge di Stabilità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pronto a entrare in vigore il prossimo 2 febbraio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 221). Al suo interno sono contenute una serie di disposizioni in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, unitamente a misure nell’ambito dell’energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

In attesa che la legge entri in vigore, il prossimo 2 febbraio 2016, sintetizziamo alcuni degli elementi più interessanti frutto della lunga discussione parlamentare sotto il profilo energia così come riassunti nelle schede della Camera:

 

L’articolo 12 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU). In particolare nella definizione di SEU è soppresso il tetto, per l’impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina relativa ai SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008. Si prevede altresì che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.

 

L’articolo 13 amplia l’elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, includendovi i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.

 

L’articolo 14 interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (contenuta nell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003), in particolare con riferimento all’attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale.

 

L’articolo 15 contiene una norma di interpretazione autentica in merito all’applicazione degli incentivi relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all’art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2009)e recita “ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero l’entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l’entrata in esercizio commerciale dell’energia elettrica ma anche l’entrata in esercizio commerciale dell’energia termica”.

 

L’articolo 24 interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012). Con riferimento all’accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a biomasse e biogas, rientrano tra i sottoprodotti utilizzabili della lavorazione del legno solo quelli non trattati. Sono eliminati per il calcolo forfettario dell’energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti e sono esclusi dal citato sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata, il legno e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti.

 

L’articolo 71 promuove l’istituzione delle “Oil free zone“, aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale.

 

L’articolo 73 esclude l’applicazione dei requisiti tecnici e costruttivi (previsti dalla parte II dell’allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006) fatta eccezione per quelli relativi agli “apparecchi indicatori” (previsti dal numero 5 del medesimo allegato), per gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – progettazione, installazione e messa in servizio).

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