Il CdM approva il recepimento della direttiva europea sulla valutazione d’impatto ambientale. Tempi più brevi e maggiore omogeneità fra le norme a livello regionale
(Rinnovabili.it) – Non più solo una visione unicamente nazionale ma uno sguardo allargato anche oltre i propri confini: in questo modo le nuove norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), elaborate a livello europeo, prendono per la prima volta in considerazione la possibile natura transfrontaliera dei problemi ambientali dei progetti realizzati a livello dei Ventisette, dall’inquinamento alla produzione di rifiuti. E per la prima volta impongono agli Stati membri di collaborare per ridurre o eliminare tale impatto.
Le regole, contenute nella direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, da oggi fanno parte anche della legislazione italiana. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, infatti, lo scorso venerdì, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei ministri competenti, il decreto di recepimento, che va ad aggiornare l’attuale normativa in materia di VIA.
Diverse le novità introdotte che per lo più fanno capo, però, ad un’unica esigenza: semplificare le procedure. “Allo stato attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, – commenta il Governo in una nota stampa – mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi”. Ne consegue un rallentamento attribuibile in parte anche al puzzle delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni.
Le principali novità della nuova VIA
- la possibilità di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale;
- l’obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull’ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative europee diverse dalla direttiva 2014/52/UE;
- la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d’interesse;
- le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
- le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico.
Il provvedimento taglia i tempi e armonizza i principi per la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti. Nasce così la possibilità per il proponente di richiedere, in alternativa alla VIA ordinaria, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali. Si mette mano alle competenze delle Regioni, introducendo regole uniformi su tutto il territorio nazionale e rimodulando i compiti amministrativi tra Stato e Regioni.
Non solo. Ai generali tagli delle tempistiche è stata abbinata anche la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza.
Salta per il proponente – al momento della verifica di assoggettabilità a Via – l’obbligo di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale e nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, potrà richiedere all’autorità competente un “pre-screening”, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare. In casi eccezionali, si potrà esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della VIA, qualora l’applicazione “incida negativamente sulla finalità del progetto”, ma “a condizione che siano rispettati gli obiettivi” delle norme europee e che si informi la Commissione Europee, ogni due anni, a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell’esenzione.