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La nuova responsabilità estesa del produttore

Il Dlgs 116/2020 introduce nuovi paradigmi per i regimi che assegnano ai produttori la responsabilità finanziaria (e in alcuni casi organizzativa) della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto

responsabilità estesa del produttore
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di Bernardino Albertazzi

(Segue l’articolo La nuova disciplina dei rifiuti urbani e dei simili /assimilati) L’art. 1, commi 2 e 3, del nuovo Dlgs 116 del 2020, in linea con l’articolo 1, paragrafi 8 e 9 della direttiva 851/2018, rispettivamente, ha riscritto l’art. 178-bis del Dlgs 152/2006 e s.m., che disciplina la responsabilità estesa del produttore ed introduce l’articolo 178-ter, sui requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, in corrispondenza anche del criterio di delega previsto all’articolo 16 comma 1, lett. a) della legge di delegazione europea 2018 (Legge 117/2019). 

L’art. 5 disciplina, come prevede il paragrafo 9 dell’art. 1 della direttiva 851/2018, l’adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei soggetti sottoposti ai regimi di responsabilità estesa del produttore, istituiti prima dell’entrata in vigore del Dlgs 116/2020, entro il 5 gennaio 2023. 

L’art. 178-bis disciplina  i criteri e le modalità di attuazione della responsabilità estesa del  “produttore del prodotto” ( inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti), nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti,  e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. 

“Con  il  decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell’articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l’accettazione  dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione  dei  rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività”.

Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e  seguenti.

Rispetto al testo previgente, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti obbligatoriamente, anche su istanza di parte, attraverso decreti ministeriali (di cui non è indicata una data di emanazione), che individuano i singoli regimi di responsabilità estesa del produttore e contengono misure che tengano conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo (comma 1). Ecco perché i regimi di responsabilità estesa non sono ancora applicabili.

Si stabilisce, inoltre, che i regimi di responsabilità estesa del produttore, introdotti attraverso l’emanazione di decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, debbano rispettare i requisiti minimi generali individuati nel successivo articolo 178-ter. 

E’ previsto altresì che i decreti di cui al comma 1: 

a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; 

b) disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo; 

c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema . 

Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, con un decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata (comma 4). 

Contenuti minimi dei regimi di responsabilità estesa

L’art. 178-ter, introdotto dal comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 116 del 2020, definisce i contenuti minimi che devono avere i regimi di responsabilità estesa del produttore, come introdotti dal paragrafo 9 dell’art. 1 della direttiva 851/2018. 

I regimi di responsabilità estesa del produttore devono: 

a) definire chiaramente ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni, i gestori pubblici e privati dei rifiuti, le Autorità locali, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale; 

b) definire obiettivi di gestione dei rifiuti volti a conseguire gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva rifiuti (direttiva 2008/98) e alle direttive imballaggi (direttiva 94/62), pile (direttiva 2006/66), veicoli fuori uso (direttiva 2000/53) e Raee (direttiva 2012/19) e, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore; 

c) garantire la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni dei prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti; 

d) prevedere l’adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza; 

e) assicurare che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione ai detentori di rifiuti interessati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti, nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. 

I regimi di responsabilità estesa devono assicurare

a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un’adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate; 

b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore; 

c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti sulla gestione finanziaria e la qualità dei dati raccolti; 

d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti, e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, ulteriori informazioni (proprietà, contributi e procedura di selezione dei gestori di rifiuti). 

Oneri gestionali 

I contributiversati dai produttori, derivanti dagli obblighi relativi al regime di responsabilità estesa del produttore, devono coprire:

  1. i costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;
  2. i costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione Europea in materia di gestione dei rifiuti, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate; 
  3. i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);   
  4. i costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti;
  5. i costi della raccolta e della comunicazione dei dati. 

È prevista una deroga, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente, rispetto alla suddetta ripartizione dei costi (che in ogni caso non si applica ai regimi per i veicoli fuori uso – direttiva 2000/53, per le pile – direttiva 2006/66, e per i Raee – direttiva 2012/19) alle seguenti condizioni: 

– nel caso di regimi istituiti prima del 4 luglio 2018 i produttori dei prodotti sostengono almeno il 50%, o l’80% dei costi necessari per i regimi istituiti dopo il 4 luglio 2018 (in Italia, pneumatici fuori uso, polietilene, oli minerali esausti, grassi e oli vegetali e animali).                                                                                                                               

I rimanenti costi sono sostenuti dai produttori originali di rifiuti o dai distributori. 

La deroga non deve essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito di regimi istituiti prima del 4 luglio 2018 (entrata in vigore della direttiva 851/2018). 

Comprendono invece tutti i regimi (quindi anche i regimi di responsabilità estesa del produttore per veicoli, pile e Raee) le seguenti due previsioni: 

  • che i contributi, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, siano modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; 
  • che i contributi non devono superare i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. 

Si ricorda altresì che l’articolo 14 della direttiva 98/2008, come modificato dall’art.1, paragrafo 15 della direttiva 851/2018, precisa che tra i costi della gestione dei rifiuti sono compresi anche quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento. 

Vigilanza, controllo e Registro nazionale dei produttori 

Ai sensi dell’art. 178-ter, commi da 6 a 9 ,  la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, è posta a carico del Ministero dell’Ambiente, secondo specifiche modalità, sulla base di un decreto ministeriale emanato dal medesimo Ministero (comma 7). 

Per lo svolgimento di tale funzione di vigilanza e controllo viene istituito, presso il Ministero dell’ambiente, il Registro nazionale dei produttori, a cui si iscrivono i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore, secondo le modalità definite con il medesimo decreto del Ministero dell’ambiente (per il quale non è previsto un termine di emanazione). 

L’iscrizione al Registro è prevista anche per i produttori con sede legale in altro Stato Membro dell’Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale . 

I soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono obbligati a determinati adempimenti verso il Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto ministeriale che lo  istituisce. 

Esso impone che, entro il 31 ottobre di ogni anno, i sistemi collettivi devono trasmettere il bilancio e i sistemi individuali il rendiconto dell’attività di gestione, ed inoltre entrambi: a) una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente, b) un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo e c) l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo .

Regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 116/2020

L’ art. 6 del nuovo Dlgs 116 contiene una norma transitoria che regola il passaggio dal precedente al nuovo regime di  responsabilità estesa.

L’articolo stabilisce che i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore, istituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, si conformano alle relative disposizioni entro il 5 gennaio 2023, comunicando al Ministero dell’ambiente le  modifiche statutarie apportate entro il 1 giugno 2022. 

Il Ministero dell’ambiente, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, può indicare le modifiche allo Statuto da apportare nei trenta giorni successivi alla comunicazione del Ministero. 

In caso di difetto di adeguamento alle modifiche indicate ovvero se non ritenute adeguate, il Ministero dell’Ambiente interviene d’ufficio, per effettuare le modifiche necessarie, nei trenta giorni successivi alla comunicazione inviata dal Ministero stesso.

Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente delle modifiche da apportare ovvero in caso di mancata modifica di ufficio.  nei  sessanta  giorni successivi al 1° giugno 2022.