La normativa che regola i centri di raccolta rifiuti – risalente al decreto ministeriale dell’8 aprile del 2008 – va aggiornata. Il MASE, infatti, ha avviato la consultazione pubblica per l’aggiornamento della disciplina dei centri, detti anche stazioni ecologiche o isole ecologiche, ovvero luoghi sorvegliati e strutturati in cui i cittadini possono portare gratuitamente i rifiuti urbani differenziati che – per dimensione o tipologia – non possono essere conferiti nei cassonetti standard. Questi centri sono stati creati con l’obiettivo di potenziare sia la differenziata, che ridurre l’abbandono abusivo dei rifiuti ingombranti in strada o nell’ambiente.
Nel periodo di consultazione pubblica i soggetti interessati possono trasmettere le proprie osservazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata ECB@pec.mase.gov.it compilando la griglia appositamente predisposta e indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “consultazione pubblica centri di raccolta“. Il termine per inviare le osservazioni è fissato al giorno 20 dicembre 2024.
Centri raccolta rifiuti, perché la normativa va cambiata
Dal 2008 ad oggi, sono intervenuti cambiamenti e modifiche, ma gli stessi rifiuti sono oggi diversi da 16 anni fa, e richiedono una nuova disciplina per gli operatori del settore, recependo anche i cambiamenti normativi intervenuti nel corso del tempo e che hanno inciso sulla gestione dei centri raccolta rifiuti.
Con la Direttiva UE 2018/851, è stata “introdotta una nuova definizione di rifiuti urbani che supera il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e ricomprende” si legge sul documento del Mase “rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata comprendono: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili, ed i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”.
Consultazione del MASE organizza in 9 articoli lo schema di Decreto
Ora con la consultazione, il MASE si rivolge a tutti i soggetti pubblici e privati, per raccogliere osservazioni e commenti sulla proposta di revisione, il cui schema di decreto è composto da nove articoli e tre allegati.
Nell’art. 1 si definisce il centro di raccolta rifiuti come “aree presidiate e allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato, dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche” e si specifica anche che “le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto la definizione di “RAEE provenienti dai nuclei domestici” considera i rifiuti di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici”.
Ed anche che le associazioni di protezione ambientale possono essere ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia dalle stesse promosse. Il secondo articolo descrive dettagliatamente le caratteristiche tecniche cui è necessario attenersi per la realizzazione dell’infrastruttura nel rispetto dei principi generali di tutela dell’ambiente e della salute, mentre all’Art. 3 si prevede l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta ed un’adeguata formazione degli operatori del centro per garantire una gestione corretta e in sicurezza dei rifiuti.
Nei nuovi centri, possibile anche “mercatino” dei beni usati da scambiare
L’Articolo 5 invece precisa quali tipologie di rifiuti possono essere conferite presso i centri di raccolta e chiarisce quali rifiuti risultano conferibili per le utenze non domestiche, indicando anche le “modalità di gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti, tra cui quelli liquidi, gli infiammabili, gli organici, le batterie, sanitari, pirotecnici e provenienti da costruzione e demolizione. Particolare attenzione è rivolta alla gestione dei RAEE”.
Interessante l’Articolo 7 che prevede presso i centri di raccolta delle aree per l’esposizione temporanea di “beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati e alla prevenzione dei rifiuti”.