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Rifiuti RAEE, tutte le semplificazioni contenute nel Salva Infrazioni

Rifiuti RAEE, tutte le semplificazioni contenute nel Salva Infrazioni

Rifiuti RAEE: Fonte Pexels

Rifiuti RAEE, tutte le semplificazioni contenute nel Salva Infrazioni
Rifiuti RAEE: Fonte Pexels

Rifiuti elettronici e come buttarli? Dal Centro di Coordinamento Raee arriva un chiarimento per gli operatori della distribuzione, che commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), in seguito alla pubblicazione del cosiddetto Salva Infrazioni (la legge 166 del 14 novembre 2024 di conversione del decreto 131/2024), con l’obiettivo di fornire indicazioni che non lascino spazio a fraintendimenti, quindi a smaltimenti errati. Indicazioni, infatti, rivolte sia ai retailer con un punto di vendita fisico, sia a chi vende online, sulle nuove disposizioni di legge che contengono importanti semplificazioni burocratiche, relative alla raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, anche perché per chi non osserva la normativa, potrebbero scattare pesanti sanzioni di natura economica ed anche penale. 

Abolito l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale

E lo stesso vale anche per installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE, che effettuano il ritiro di Raee. Quali sono le novità della normativa? Quella principale è l’abolizione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per gli operatori della distribuzione e per i soggetti terzi incaricati della gestione; anche se, resta comunque obbligatorio iscriversi al Centro di Coordinamento Raee, altrimenti il retailer che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta, non potrà avvalersi delle modalità semplificate.

Niente comunicazione annuale per chi usa ritiro gratuito

Altra importante semplificazione introdotta dal Salva Infrazioni riguarda la comunicazione annuale al Centro dei quantitativi di rifiuti elettronici ed elettrici gestiti dalla distribuzione, che viene meno se ricorre al servizio di ritiro gratuito dei rifiuti tecnologici direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso. Laddove invece il retailer non si avvalesse di questo servizio, il vincolo di comunicazione annuale dei dati rimane.

La nuova norma rappresenta pertanto un’ottima opportunità per facilitare la raccolta dei Raee e avvicinare con maggiore celerità l’Italia agli obiettivi previsti dall’Unione Europea. Va precisato che il legislatore ha l’esplicito intento di mantenere e di incrementare i requisiti di tracciabilità dei flussi dei Raee gestiti dalla distribuzione, pertanto qualora i retailer non osservassero le nuove indicazioni in modo corretto e puntuale incorrerebbero in violazioni gravi che comportano sanzioni – commenta Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento Raee.

La nota interpretativa del Centro di Coordinamento è stata redatta proprio allo scopo di fornire a tutta la filiera informazioni chiare ed esaustive che consentano di svolgere queste procedure in modo corretto, a vantaggio dei retailer e dell’intero sistema

Semplificazione della documentazione, basta copia autoprodotta

Un altro passaggio importante verso la semplificazione riguarda anche la documentazione, che deve essere utilizzata per trasportare i Raee: infatti la norma abolisce la triplice copia dei moduli di trasporto conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e 2016, sostituita da un unico documento di trasporto autoprodotto, che attesta il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
Confermate invece, le caratteristiche fisiche dei depositi preliminari di raccolta dei Raee, e le modalità di consegna dei rifiuti tecnologici da questi depositi della distribuzione ai centri di raccolta comunali o all’impianto di trattamento autorizzato che in base alle nuove indicazioni sono ora definite per singolo raggruppamento.

Secondo le nuove indicazioni, ricorre l’obbligo per gli operatori della distribuzione di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con “modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet”.

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