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Regolamento UE sugli imballaggi: solo packaging riciclabili al 2030

Arriva la stretta della Commissione europea sui rifiuti degli imballaggi. Previsti obiettivi obbligatori di riutilizzo e il divieto di alcuni tipi di packaging superflui, assieme a nuovi criteri progettazione e di standardizzazione dei formati

Regolamento UE sugli imballaggi
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Regolamento UE sugli imballaggi, cosa cambierà?

(Rinnovabili.it) – Preparatevi a dire addio addio ai mini flaconi di shampoo degli hotel, alle bustine di zucchero, alle monoporzioni di condimenti e alle confezioni monouso per frutta e verdura. Dal 2030 potrebbero essere messi al bando in tutta Europa. Lo prevede il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi, la stretta normativa sui rifiuti del packaging presentata ieri dalla Commissione europea. Il provvedimento ha un preciso obiettivo: garantire che a partire dal 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi sul mercato siano progettati per essere riciclabili. E che tale riciclabilità sia garantita su larga scala dal 2035. Ma la strada fino alla fine del decennio (e oltre) è costellata anche di misure per prevenire a monte la produzione di rifiuti, eliminando confezione inutili, promuovendo il riuso e la ricarica (refilling) e definendo obiettivi per l’impiego di materie prime seconde. Un approccio a 360 gradi che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe rafforzare l’economia circolare dei Ventisette.

“Ogni giorno – ha spiegato Virginijus Sinkevičius, commissario europeo per l’Ambiente – produciamo mezzo chilo di rifiuti di imballaggio a persona. Con le nuove disposizioni proponiamo misure fondamentali per far sì che gli imballaggi sostenibili diventino la norma nell’UE. Creeremo le giuste condizioni affinché i principi dell’economia circolare (ridurre, riutilizzare, riciclare) possano davvero funzionare”. 

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Gli obiettivi del Regolamento UE sugli imballaggi

La nuova proposta di Regolamento interviene aggiornando la vigente normativa europea in materia di packaging e relativi rifiuti, ossia il Regolamento 2019/1020 la Direttiva 2019/904. E lo fa lavorando su tre direttrici: prevenire la produzione di rifiuti, promuovere il riciclaggio di alta qualità, ridurre il fabbisogno di risorse naturali. Ma rispetto alla bozza circolata nelle scorse settimane, nel testo pubblicato ieri da Bruxelles, l’ambizione generale risulta molto limata.

Nel dettaglio le norme introducono un primo stop agli imballaggi superflui, vietando una serie di articoli come, i sovraimballaggi di plastica per le bevande in lattina, gli involucri usa e getta attorno a frutta e verdura fresca, le mini size di stampo e sapone negli hotel e le bustine di condimento, caffè e zucchero.

Il provvedimento favorirà il packaging multiuso e riutilizzo dei contenitori. La proposta della Commissione prevede specifici obiettivi UE obbligatori per le imprese: entro il 2030 e il 2040, rispettivamente il 20% e l’80% delle bevande fredde e calde dovranno essere vendute in contenitori che fanno parte di un sistema di vuoto a rendere, oppure dovrà essere data la possibilità ai consumatori di ricaricare i propri contenitori. Con sotto obiettivi per categorie specifiche: ad esempio, entro la fine del decennio, i venditori di birra al dettaglio dovrebbero adottare il refilling per il 10% dei loro prodotti e per il 20% entro il 2040. O ancora, entro il 2030, il 10% degli imballaggi usati nelle consegne nell’e-commerce dovrà essere riutilizzabile.

Etichettatura e progettazione

Per aiutare queste buone pratiche un ruolo primario lo avrà la progettazione. Il regolamento UE sugli imballaggi introduce una certa standardizzazione del formato per il packaging riutilizzabile e un’etichetta ad hoc che aiuti i consumatori a capire quali confezioni o imballaggi possono essere riutilizzati. L’etichetta dovrà anche indicare il materiale di cui è composto l’imballaggio e il flusso di rifiuti corrispondente.

L’esecutivo UE propone anche target vincolanti per l’impiego di materie prime seconde. Nel dettaglio dal 1° gennaio 2030, la parte in plastica dell’imballaggio dovrà contenere alcune percentuali minime di contenuto riciclato da plastica post consumo:

  • un 30% per gli imballaggi sensibili al contatto costituiti da polietilene tereftalato (PET) come componente principale;
  • 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie per bevande in plastica monouso;
  • 30% per le bottiglie di plastica per bevande monouso;
  • 35% per tutti gli altri imballaggi.

Dal 1° gennaio 2040, la percentuale salirà al 50% per le prime due categorie, a 65% per le altre. Le misure si applicherebbero sia ai prodotti europei sia a quelli importati e i produttori europei e non europei dovrebbero rispettare gli stessi obblighi.

Leggi qui il testo del nuovo Regolamento UE sugli imballaggi