Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar del Veneto: in mancanza di indicazioni comunitarie solo lo Stato può individuare quando un rifiuto cessa di essere considerato tale
L’ultima parola dei tribunali sulle norme di qualifica di rifiuto
(Rinnovabili.it) – Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario, spetta agli Stati membri decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale. È quanto ricorda oggi il Consiglio di Stato in una sentenza che scrive l’ultima parola sul caso del primo centro italiano per il riciclo dei pannolini. L’impianto è nato nel 2015 in provincia di Treviso, nell’ambito del progetto Recall, grazie ad una collaborazione tra diversi attori, tra cui le s.p.a. Contarina e Fater, il Comune di Ponte nelle Alpi e l’Istituto di Ricerca Ambiente Italia. Cuore della struttura, una tecnologia innovativa che permette di riciclare i prodotti assorbenti per la persona usati, traendone plastica e cellulosa da reimpiegare come materie prime seconde.
Un impianto unico, non solo in Italia ma addirittura in Europa, che si è dovuto tuttavia scontrare con un vuoto normativo che ne ha completamente bloccato l’attività. Al momento della richiesta d’autorizzazione alla Regione Veneto, infatti, Contarina si è vista negare i permessi al riciclo. Il motivo, spiegava nel 2016 l’amministrazione regionale, è che, non esistendo uno specifico criterio nazionale per il trattamento dei prodotti assorbenti, questi elementi non possono perdere la qualifica di rifiuto e pertanto il processo di recupero non può essere valutato o autorizzato. Da allora a oggi i progressi sulla vicenda sono stati pressoché nulli.
Il Ministero dell’Ambiente ha preparato un decreto “end of waste” ad hoc per questi prodotti, contenente gli attesi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Il provvedimento, però, è ancora in mano alla Commissione Europea che ne sta valutando il contenuto (leggi anche Italia del riciclo: dal mercato alle norme, le sfide di un settore in crescita). Nel frattempo l’azienda si è rivolta al Tar del Veneto. Il tribunale le ha dato ragione ritenendo che, in mancanza di espresse previsioni comunitarie, la stessa amministrazione locale potesse valutare caso per caso e concedere le autorizzazioni.
I giudici del Consiglio di Stato però hanno ribaltato il pronunciamento del Tar Veneto, accogliendo le istanze della Regione Veneto.
Recita la sentenza:
“Il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo “Stato”, che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione. La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro”.