Si riaprono le discussioni sull’End of Waste
(Rinnovabili.it) – Concedere alle autorità territoriali la facoltà di decidere quali rifiuti possono essere considerati fonti di materia prima seconda in attesa degli specifici decreti End of waste nazionali. Questo quanto chiede la Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome al Governo. Un atto ritenuto necessario e urgente dopo le ultime vicende di giustizia amministrativa sul tema. Il pronunciamento del Consiglio di Stato sull’impianto veneto di riciclo dei pannolini, a febbraio di quest’anno, ha aperto un nuovo punto di scontro tra competenze centrali e locali in merito alle modalità per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto. Nella sentenza i magistrati hanno dichiarato illegittimo, in assenza di provvedimenti europei o nazionali, il sistema di valutazione “caso per caso” delle amministrazioni regionali, nonostante fosse stato avallato anche dal Ministero dell’Ambiente (circolare applicativa del 2016). In altre parole, secondo il Consiglio solo il Governo può stabilire i criteri di End of Waste e dunque quali rifiuti possano essere destinati al recupero di materia. Il motivo? In assenza di un provvedimento di armonizzazione di livello statale, deferendo alle Regioni la potestà decisionale su tali criteri non verrebbe garantito in modo uniforme sul territorio nazionale lo stesso livello di tutela per l’ambiente e la salute umana.
Una posizione poco apprezzata dalle amministrazioni locali che temono ora possa essere messa in discussione anche la legittimità dei permessi di molti operatori finora autorizzati al recupero di materia da rifiuti secondo il sistema “caso per caso”. Per questo motivo, Regioni e Provincie autonome chiedono subito un intervento legislativo che faccia chiarezza sulla questione. La proposta, presentata in questi giorni alla Conferenza Stato-Regioni, è di intervenire sul Codice dell’Ambiente integrando l’articolo 184 ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” il seguente comma:
“6. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo l/l-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo l/l-bis della parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1”.