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DPR Riutilizzo reflui urbani, pronto il decreto contro la scarsità d’acqua

DPR Riutilizzo reflui urbani
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Le norme italiane si adeguano al Regolamento UE del 2020

(Rinnovabili.it) – È quasi pronto il nuovo DPR Riutilizzo dei reflui urbani depurati e affini. Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato ieri sera la bozza aprendo le consultazioni pubbliche. Fino al 31 marzo 2023 il dicastero raccoglierà osservazioni e possibili integrazioni da cittadini e parti interessate, con l’obiettivo di preparare il Paese all’entrata in vigore delle ultime norme UE in materia. Il Regolamento comunitario n.2020/741 del 25 maggio 2020 ha stabilito, infatti, per tutto il Blocco – e per la prima volta – requisiti minimi per l’utilizzo delle acque di recupero da applicare a partire dal 26 giugno 2023.

L’Italia, che come altri Stati membri pratica già da tempo il riutilizzo delle acque reflue depurate, si prepara dunque a far proprie le prescrizioni UE cercando di trovare un equilibrio con la normativa nazionale già in vigore. “Il testo nazionale e quello europeo  – spiega il MASE in una nota stampa – si differenziano per una serie di profili, tra cui l’ambito di applicazione e diversi utilizzi, l’approccio basato sulla gestione del rischio, le categorie dei soggetti responsabili, una diversa tipologia di approccio per la verifica di qualità delle acque”. Ecco perché nella bozza del DPR Riutilizzo reflui urbani si è tenuto conto delle differenze “in un’ottica evolutiva di adeguamento”.

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DPR Riutilizzo reflui urbani, cosa prevede

Il reimpiego delle acque reflue depurate rappresenta una delle misure essenziali per contrastare la scarsità d’acqua legata agli attuali eventi siccitosi. In questo contesto il nuovo decreto disciplina il riutilizzo dei reflui urbani affinati ai fini irrigui, industriali, civili e ambientali.

Al gestore dell’impianto di affinamento il compito di garantire che le risorse riutilizzate siano conformi: alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua; e di elaborare un piano di gestione dei rischi coinvolgendo attivamente le altre parti responsabili e gli utilizzatori finali. Regioni e Province autonome disciplineranno invece le modalità di approvazione di tale piano, stabilendo un processo semplificato di redazione per acque reflue domestiche provenienti da edifici e insediamenti di piccole dimensioni e non destinate alle fognature pubbliche.

 L’autorizzazione a produrre e consegnare al punto di conformità acque affinate (ma anche il rinnovo o la modifica della stessa) è rilasciata dall’autorità competente entro 60 giorni dall’approvazione del piano di gestione dei rischi. Il permesso specificherà la classe o le classi di qualità delle acque affinate e i relativi usi; il luogo di utilizzo; l’impianto o gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre; le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua; le condizioni relative alle eventuali prescrizioni supplementari per il gestore.

Utilizzi dei reflui depurati

In agricoltura le acque reflue affinate possono essere impiegati a fini irrigui per colture alimentari da consumare crude o trasformate, pascoli e colture da foraggio e colture non alimentari (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso). A livello industriale invece possono essere riutilizzate come acque antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, ad esclusione degli usi che comportano un contatto diretto con prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici. Ai fini civili, il DPR contempla il lavaggio delle strade nei centri urbani, l’irrigazione del verde pubblico e privato, l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento,  alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle di acque potabili, lavaggio automobili, servizi igienici di impianti sportivi, e fontane ornamentali.

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DPR Riutilizzo reflui urbani
(A) fini irrigui; (B) fini industriali; (C) fini civili; (D) fini ambientali
Legionella spp.: se vi è rischio di diffusione per via aerea;
** Uova di elminti: per irrigazione di pascoli o colture da foraggio;
§ I valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la
deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 % del valore indicato per i nematodi
intestinali;
° Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni;
*** Valore standard da valutare a seconda del tipo di terreno e coltura nel piano di gestione dei rischi;
‡ Per lo stoccaggio in invasi e il rilascio in canali irrigui permeabili i limiti applicabili sono pari a 10 mg/l per Ntot e 1 mg/L per Ptot: valori più restrittivi possono
essere definiti in funzione del piano di gestione dei rischi
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