di Rachele Finocchito, Rödl & Partner
Nell’ambito del Green Deal europeo, che mira a favorire la transizione verso un modello di economia circolare, il 28 giugno scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2024/1781 che istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti dovranno rispettare per essere immessi sul mercato europeo o messi in servizio (“Regolamento Ecodesign” o “Regolamento”). Vediamo brevemente insieme di cosa si tratta.
Regolamento Ecodesign: le principali novità
Tra le principali novità introdotte dalla nuova normativa, che modifica la Direttiva (UE) 2020/1828 (sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori) e il Regolamento (UE) 2023/1542 (relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie), e abroga la Direttiva 2009/125/CE (direttiva-quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia), si possono annoverare in particolare:
- la fissazione di requisiti di progettazione ecompatibile e di specifici obblighi di informazione riguardanti, tra gli altri, durabilità, riparabilità, riutilizzabilità, circolarità, impronta di carbonio e impronta ambientale dei prodotti, da fornire ai consumatori per favorire scelte di consumo sostenibili;
- l’introduzione del Digital Product Passport (“DPP” o “Passaporto Digitale di Prodotto”), volto a facilitare la tracciabilità dei prodotti lungo l’intera catena del valore, sul quale ci si soffermerà più diffusamente nel seguito;
- la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi, al fine di incentivare l’acquisto di prodotti sostenibili da parte delle amministrazioni pubbliche;
- la previsione del divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, a vantaggio di riparazione, riutilizzo e riciclaggio, specialmente per i settori del tessile e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- il rafforzamento dei controlli doganali e delle attività di vigilanza del mercato, allo scopo di garantire l’osservanza dei requisiti di progettazione ecocompatibile.
Ambito di applicazione
Il nuovo Regolamento Ecodesign interessa (quasi) tutti i beni fisici che circolano all’interno del mercato dell’Unione, anche se provenienti da Paesi extra UE, inclusi i singoli componenti (ad esempio, gli pneumatici), i prodotti intermedi e il contenuto digitale, in quanto parte integrante di un bene fisico.
Sono invece escluse dal perimetro applicativo le seguenti categorie di prodotti: alimenti, mangime, medicinali, medicinali veterinari, piante, animali e microrganismi vivi, prodotti di origine umana, prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, e alcune tipologie di veicoli specificamente individuate dal Regolamento.
I requisiti di progettazione ecocompatibile
Un ruolo centrale nell’ambito della cosiddetta “transizione verde” è, dunque, attribuito ai prodotti.
Ciò significa che i beni, prima di essere immessi sul mercato, dovranno rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile, ossia soddisfare determinati requisiti di prestazione e/o obblighi di informazione, finalizzati a rendere i prodotti e i processi che si svolgono lungo l’intera catena di valore dei prodotti stessi maggiormente sostenibili.
Spetta alla Commissione europea definire, mediante l’adozione di specifici atti delegati, i requisiti di progettazione ecocompatibile, la procedura di valutazione della conformità dei prodotti e i requisiti relativi al DPP.
Allo scopo di conseguire in maniera efficiente gli obiettivi di sostenibilità, circolarità e trasparenza, il Regolamento attribuisce altresì alla Commissione la definizione dell’ordine di priorità dei prodotti che dovranno essere conformi ai predetti requisiti.
Ai sensi del Regolamento, il primo piano di lavoro dovrà essere adottato dalla Commissione entro il 19 aprile 2025 e dovrà dare precedenza ai prodotti che hanno un impatto ambientale maggiore, vale a dire: ferro e acciaio, alluminio, prodotti tessili (in particolare indumenti e calzature), mobilio (compresi i materassi), pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti, sostanze chimiche, prodotti connessi all’energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva (UE) 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro Regolamento, prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.
Il Passaporto Digitale di Prodotto
Come più sopra accennato, elemento chiave del Regolamento Ecodesign è senz’altro il DPP, acronimo di digital product passport.
Si tratta di uno strumento che consente di raccogliere, in maniera accurata, completa e aggiornata, informazioni sul prodotto e sul suo ciclo di vita, dalla sua realizzazione alla fine della sua vita utile – a mero titolo esemplificativo, dettagli sulle materie prime utilizzate, sui metodi di produzione e le pratiche di sostenibilità adottate, sulle possibilità di riciclo e le corrette modalità di smaltimento -al fine di promuovere la trasparenza e la sostenibilità della supply chain. L’accesso a tali informazioni deve avvenire elettronicamente per mezzo di un supporto dati quale, ad esempio, un QR code.
Il DPP mira a:
- assicurare che i soggetti nella catena del valore possano accedere rapidamente alle informazioni sui prodotti di loro interesse e compiere scelte più consapevoli, anche in considerazione dell’impatto ambientale dei prodotti da acquistare;
- facilitare la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti;
- migliorare la tracciabilità del prodotto lungo l’intera catena del valore.
I soggetti interessati
Destinatari del Regolamento sono tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dei prodotti potenzialmente interessati dalla normativa Ecodesign, ossia fabbricanti, mandatari, importatori, distributori, rivenditori, fornitori di servizi di logistica.
Ciascuno di essi, in relazione al ruolo rivestito all’interno della supply chain, sarà responsabile della conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile in modo da garantirne la libera circolazione nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità, e dovrà adottare le misure necessarie affinché siano immessi sul mercato soltanto i prodotti conformi al Regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.
Sanzioni
In caso di inosservanza degli obblighi prescritti dal Regolamento, saranno irrogate le sanzioni stabilite dagli Stati membri che dovranno (i) comprendere almeno sanzioni pecuniarie e l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico, (ii) essere effettive, proporzionate e dissuasive, e (iii) tenere conto dei criteri richiesti dalla normativa, fra i quali, la natura, la gravità e la durata della violazione, la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, i benefici economici derivanti dalla violazione, ove determinabili, il danno ambientale.
Impregiudicata l’applicazione degli ulteriori mezzi di ricorso già previsti a norma del diritto UE o nazionale, inoltre, gli operatori economici espressamente individuati dal Regolamento saranno in ogni caso responsabili dei danni subiti dai consumatori in conseguenza della mancata conformità di un prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile.
Conclusioni
Il Regolamento Ecodesign rappresenta indubbiamente per l’Europa un passo avanti verso un futuro più digitale, green e sostenibile. Con il DPP, in particolare, l’UE ambisce a creare una sempre maggiore trasparenza sui prodotti e sul loro ciclo di vita, ponendosi all’avanguardia nel conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di un’economia sempre più circolare.
Peraltro, se adeguatamente implementato, il DPP potrebbe contribuire in maniera significativa allo sviluppo del business delle aziende, fornendo dati preziosi sulle preferenze dei consumatori, che potrebbero essere sfruttati per orientare i processi di produzione sulla base delle richieste del mercato. Gli operatori economici, dovranno quindi conformarsi alle nuove norme, integrando altresì il DPP nei propri processi produttivi, e assicurandosi che i propri prodotti rispettino i requisiti di sostenibilità e tracciabilità stabiliti dal Regolamento.