Rinnovabili

TAP: una battaglia consumata (anche) nei tribunali

TAP: il gas dell’Azerbaijan puzza di mafia

 

TAP: una battaglia consumata (anche) nei tribunali

 

(Rinnovabili.it) – Due pronunciamenti, diversissimi fra loro, su questioni distanti ma che hanno come unico protagonista il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline). Sono quelli emessi, in ordine, dalla Corte Costituzione e dal Tar del Lazio, dove si sta consumando la battaglia fra Governo e Regione Puglia. L’ultimo punto l’ha segnato il fronte del no grazie ad uno stop dei lavori sancito oggi dal tribunale amministrativo laziale, in attesa della discussione dell’istanza cautelare fissata per il 19 aprile.

 

Nel dettaglio il Tar ha accolto la richiesta cautelare avanzata dalla Regione Puglia, sospendendo l’autorizzazione all’espianto degli ulivi nell’area del cantiere di Melendugno (Le), zona destinata essere l’approdo della ‘pipeline. Il punto dello scontro è la cosiddetta “prescrizione A44” (una delle 66 previste ), riguardante il ripristino ambientale e necessaria dunque per l’espianto degli alberi. Per il Ministero dell’Ambiente è stata rispettata, per l’amministrazione locale no.

 

Secondo il giudice Gabriella De Michele, che ha accordato la sospensiva, la misura cautelare richiesta può “venire accordata, ai soli fini dell’immediato riesame dell’atto impugnato da parte Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con riferimento sia alle osservazioni e alle competenze della Regione (prescrizione A44), sia in base all’avvenuta presentazione al medesimo Ministero, da parte di T.A.P. A.G., di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto esecutivo, relativo alla realizzazione del micro tunnel”.

 

 

Per ora tuttavia, il tempo concesso dal Tar serve più che altro a riprendere fiato. Il progetto, che dovrebbe portare gas azero dal mar Caspio al Salento, ha infatti ricevuto nei giorni scorsi il via libera dal Consiglio di Stato. L’organo ha respinto i ricorsi presentati dalla Puglia giudicando appropriata la valutazione d’impatto ambiente, ultimo vicolo allo sblocco effettivo dell’opera.

La strada però presentava ancora degli ostacoli come la norma regionale contenuta nella legge 7/2016 che vincolava i terreni interessati dagli ulivi colpiti da xylella fastidiosa. Cosa significa? I suoli interessati da espianto, abbattimento o spostamento delle piante affette dal batterio non avrebbero potuto cambiare tipizzazione urbanistica per sette anni. Ma la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, impugnata da Palazzo Chigi proprio per la paura che potesse ostacolare la costruzione del gasdotto.

La Corte costituzionale ha bocciato il terzo comma della legge che, di fatto, salvava a certe condizioni dai vicoli le infrastrutture pubbliche, escludendo invece a priori quelle private come il Tap. Il perché della bocciatura? Perché “le deroghe al vincolo urbanistico stabilito dai commi precedenti, quando riguardino opere rientranti nella competenza dello Stato, possono essere regolate solo dallo stesso Stato, previa intesa, ove prevista, con la Regione”.

Exit mobile version