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Rinnovabili, le provincie autonome svincolate dalle Linee Guida nazionali

La Corte costituzionale ha sentenziato che le norme nazionali, in materia di individuazione delle aree non idonee per gli impianti FER, violano le competenze esclusive delle Province a statuto speciale

(Rinnovabili.it) – Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni  inerenti l’individuazione delle aree non idonee per gli impianti FER. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 275 del 2011, (presidente Alfonso Quaranta, giudice redattore Paolo Grossi), con la quale la Consulta ha annullato i passaggi 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010, vale a dire le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La sentenza accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla Provincia di Trento lo scorso 17 novembre 2010 contro quei punti del decreto ritenuti in grado di porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti. E si è trovata d’accordo la Consulta che accolto l’impugnazione dei passaggi sopracitati ritenendo violate le competenze provinciali. Secondo la Corte, infatti, “il vincolo contenuto nella suddetta norma non trova giustificazione né nell’esigenza di mantenere integra la tutela ambientale, né nella necessità che la normativa legislativa e regolamentare provinciale si inserisca nell’ambito delle finalità stabilite nella disciplina europea e statale. D’altra parte, la stessa legge statale – come s’è visto sopra – eccettua espressamente le Province autonome dai destinatari delle linee guida. Si deve pertanto concludere nel senso che la norma di cui al punto 1.2. viola la competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio”.

In realtà il ricorso avanzato dalla Provincia di Trento riguardava anche il punto 17.2, che prevede che gli enti autonomi concilino le politiche di tutela ambientale e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congrui con la quota minima di produzione green loro assegnata. Motivazione? “La disposizione prima riportata, da una parte non pone vincoli puntuali e concreti alla ricorrente, dall’altra ribadisce l’obbligo di tutti gli enti – comprese le Province autonome – di rispettare le quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilite dal piano nazionale di riparto, in attuazione della direttiva europea. Essa è priva pertanto di lesività delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Trento”.