Entrerà in vigore il 16 febbraio la legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, attesa da diversi anni. Nel dettaglio la legge prevede l’istituzione della Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. Durante la Giornata dell’albero, il ministero dell’Ambiente promuoverà nelle scuole, insieme con i ministeri dell’Istruzione e delle Politiche agricole, iniziative per la conoscenza dell’ecosistema e dei boschi, il rispetto delle specie vegetali, l’educazione ambientale e civica. Le scuole, in collaborazione con i Comuni, le Regioni e il Corpo forestale, pianteranno alberi tipici locali in aree pubbliche.
L’articolo 2 della legge modifica alcune parti della legge 113/92 al fine di assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per ogni neonato residente o bambino adottato, entro sei mesi deve essere piantato un albero. L’ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell’albero e il luogo dove l’albero e’ stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.
Ogni sindaco, alla scadenza dell’incarico, dovrà rendere pubblico il bilancio arboreo affinché i cittadini possano verificare l’impegno ”verde” del suo mandato. Il censimento riguarderà anche gli alberi ”monumentali” e storici della città: l’eventuale danneggiamento o abbattimento sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzioni dai 5.000 ai 100.000 euro.
Presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, la cui composizione e le modalità di funzionamento saranno regolate con decreto del Ministero dell’ambiente. Le principali funzioni del Comitato sono: effettuare azioni di monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato; promuovere l’attività degli enti locali; proporre un piano nazionale che, d’intesa con la Conferenza Unificata fissi i criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi; verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini; predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio; promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara