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Il futuro degli spazi verdi urbani

Con l'articolo 5 della legge n. 10/2013 regioni, province e comuni promuovono l'incremento degli spazi verdi con misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati per una migliore utilizzazione e manutenzione delle aree

Entrerà in vigore il 16 febbraio la legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, attesa da diversi anni. Nel dettaglio la legge prevede l’istituzione della Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre, al fine di  perseguire,  attraverso  la  valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo,  l’attuazione  del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni,  la  prevenzione del  dissesto  idrogeologico  e   la   protezione   del   suolo,   il miglioramento  della  qualità  dell’aria,  la  valorizzazione  delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la  vivibilità degli insediamenti urbani. Durante la Giornata dell’albero, il ministero dell’Ambiente promuoverà nelle scuole, insieme con i ministeri dell’Istruzione e delle Politiche agricole, iniziative per la conoscenza dell’ecosistema e dei boschi, il rispetto delle specie vegetali, l’educazione ambientale e civica. Le scuole, in collaborazione con i Comuni, le Regioni e il Corpo forestale, pianteranno alberi tipici locali in aree pubbliche.

 

L’articolo 2 della legge modifica alcune parti della legge 113/92 al fine di assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo, per  il comune di residenza, di porre a dimora un albero  per  ogni  neonato. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per ogni neonato residente o bambino adottato, entro sei mesi deve essere piantato un albero. L’ufficio  anagrafico comunale  fornisce  informazioni  dettagliate  circa   la   tipologia dell’albero e il luogo dove l’albero e’ stato piantato  alla  persona che ha richiesto la registrazione anagrafica.  Il  comune  stabilisce una procedura di  messa  a  dimora  di  alberi  quale  contributo  al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico  di  cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.

Ogni sindaco, alla scadenza dell’incarico, dovrà rendere pubblico il bilancio arboreo affinché i cittadini possano verificare l’impegno ”verde” del suo mandato. Il censimento riguarderà anche gli alberi ”monumentali” e storici della città: l’eventuale danneggiamento o abbattimento sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzioni dai 5.000 ai 100.000 euro.

 

Presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio e del mare e’  istituito  un  Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde pubblico, la cui composizione e le modalità di funzionamento saranno regolate con decreto del Ministero dell’ambiente. Le principali funzioni del Comitato sono: effettuare  azioni  di  monitoraggio  sull’attuazione   delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992,  n.  113,  e  di  tutte  le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento  del  verde pubblico e privato; promuovere l’attività degli enti locali; proporre un piano nazionale che, d’intesa  con  la  Conferenza Unificata fissi i criteri e linee guida  per  la  realizzazione  di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di  filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche  e  scolastiche  che  garantisca  la riqualificazione degli edifici, anche   attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici  solari,  la  creazione  di giardini e orti e il miglioramento degli spazi; verificare le azioni poste  in  essere  dagli  enti  locali  a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora  in  giardini e aree pubbliche e promuovere  tali attività per migliorare la tutela dei cittadini; predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati  del  monitoraggio; promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

 

Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara