(Rinnovabili.it) – Il Collegato ambientale alla legge di Stabilità del 2015 nasce come vero e proprio manuale di norme sulla green economy. Un capitolo a sè non poteva dunque non prenderselo la buona gestione dei rifiuti e tutte quelle misure a essa collegata per disincentivare l’uso della discarica; elementi che possono essere considerati per alcuni versi il vero elemento qualificante del provvedimento.
Un dato sottolineato anche dal presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, che ha individuato il cuore del Collegato ambientale proprio nelle «misure che rafforzano il recupero e il riciclo delle materie prime seconde, quelle per la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e le disposizioni in sostegno della mobilità sostenibile insieme alla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile».
Le novità su rifiuti e riciclo del Collegato Ambientale
L’articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l’altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.
L’articolo 25 include i rifiuti in plastica compostabile (compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti.
L’articolo 27 detta disposizioni in materia di pulizia dei fondali marini, prevedendo l’individuazione dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, turismo subacqueo o di gestione delle aree marine protette, attraverso accordi di programma.
L’articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. In particolare gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Un’addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d.”ecotassa”) viene posta direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD. Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale. Viene altresì disciplinato il calcolo annuale del grado di efficienza della RD e la relativa validazione.
L’articolo 33 consente ai comuni, con sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco (che sostituisce la vigente imposta di sbarco) pari a 2,5 euro (elevabile fino a 5 euro) al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e di salvaguardia ambientale nelle isole minori.
Gli articoli 34 e 35 intervengono sulla disciplina della così detta ecotassa al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo. Sono assoggettati al pagamento dell’ecotassa, ma nella misura ridotta del 20%, anche tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
L’articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue.
Con l’articolo 38 viene introdotta invece l’incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI).
L’articolo 39 introduce, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006).
L’articolo 43 disciplina la riassegnazione al Ministero dell’ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo) e chiarisce, riguardo all’obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS. Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori viene precisato, all’interno del Codice dell’ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell’UE.
L’articolo 40 è volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, …), prevedendo il divieto di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque e negli scarichi (e apposite sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza) e prevede che i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
L’articolo 41 detta disposizioni per una corretta gestione del “fine vita” dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore della legge, prevedendo l’adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.