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Dlgs emissioni impianti: 10 osservazioni dal Senato

dlgs emissioni impianti

 

 

(Rinnovabili.it) – Passi avanti per il Dlgs Emissioni Impianti, il provvedimento con cui l’Italia recepisce la direttiva comunitaria relativa ai nuovi limiti per gli inquinanti emessi dalle centrali a combustione di media dimensione. Lo schema di decreto  è stato approvato ieri dalla Commissione Territorio e Ambiente del Senato con alcune osservazioni elaborate dal senatore delle Autonomie Luis Alberto Orellana. Dieci punti in tutto che intervengono sugli elementi principali del testo in via di definizione.

 

La direttiva comunitaria in recepimento

Prima di affrontare le osservazioni del Senato, è necessario fare un passo indietro per capire di cosa tratti la direttiva europea (atto 2015/2193) a cui l’Italia darà attuazione. La legge comunitaria stabilisce nuove norme per il controllo delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri sottili, assieme al monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO). Le misure si applicano a impianti di combustione di media dimensione, ossia con una potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, attualmente impiegati un’ampia varietà di settori, compreso il riscaldamento e il raffreddamento domestico, la produzione di energia elettrica e la fornitura di vapore per i processi industriali.

 

>>Leggi anche Impianti di combustione, sì del Consiglio UE alla Direttiva emissioni <<

 

L’Ue ha fissato valori limite e possibili esenzioni, introducendo l’obbligo per gli Stati membri di autorizzare o registrare qualsiasi impianto.

Ha introdotto inoltre una serie di scadenze nell’applicazione dei nuovi limiti:

 

Le osservazioni al dlgs emissioni impianti

Il parere favorevole espresso dalla commissione Ambiente del Senato chiede di apportare alcune modifiche rispetto al testo di recepimento. Tra queste, quella di concedere più tempo alle centrali presenti sulle piccole isole

“In considerazione della presenza di isole minori senza alcun collegamento alla rete nazionale, andrebbe recepito l’articolo 6, comma 4, della citata direttiva (UE) 2015/2193, riferito agli impianti medi di combustione esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato”

 

Per loro infatti la versione europea chiede di rispettare gli obblighi a partire decorrere dal 1° gennaio 2030.

Andrebbe inoltre verificato che la riduzione dei valori limite di emissione sia effettuata alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con la possibilità di applicare anche vincoli più restrittivi rispetto ai requisiti stabiliti nella direttiva europea. Un elemento, d’altra parte, consigliato anche dalla stessa UE. Tali misure, infatti, possono risultare necessarie, ad esempio nelle zone non conformi ai valori limite di qualità dell’aria.

 

La Commissione chiede anche di prevedere una revisione almeno triennale dei valori limite di emissione e definire delle linee guida nazionali per gli obblighi imposti che rendano omogenee le legislazioni regionali. In ultimo viene sottolineata l’importanza di rivedere l’impianto sanzionatorio e in particolare i principi di proporzionalità e di dissuasività della sanzione.

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